Utente:AmedeoDrip/sandbox2

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

L'elusione fiscale è il comportamento messo in pratica dal contribuente che pone in essere un negozio giuridico o una concatenazione di atti giuridici di per sé leciti, al solo scopo di ridurre l'obbligazione tributaria.[1] A differenza dell'evasione fiscale, l'elusione non è perseguibile penalmente ma può costituire solo un illecito amministrativo.

In Italia, in presenza di alcune precise circostanze, essa può incontrare lo sfavore della normativa speciale in materia fiscale.

Ad esempio, se le aliquote fiscali sulla vendita di un bene immobile sono del 35% e quelle sulla vendita di azioni del 20%, il possessore dell'immobile può conferirlo in una società per azioni al solo scopo di vendere poi le azioni della società proprietaria dell'immobile con fortissimo risparmio fiscale. Qui l'elusione sta nell'utilizzazione dello strumento società per azioni non per svolgere un'attività d'impresa, ma solo per trasferire la proprietà sostanziale dell'immobile, infatti in questo caso l'acquirente delle azioni in realtà ha acquistato l'immobile, ma in questo modo il venditore ha beneficiato di un'aliquota impositiva fortemente ridotta.

Un'altra possibilità è quella di operare non come lavoratore autonomo "semplice" ma attraverso una società (unipersonale o a socio unico). L'imposizione fiscale e contributiva risulta così abbastanza agevolata e le possibilità di detrazione e deduzione di costi molto maggiori. Inoltre, vi sono altri vantaggi (redditometro, ganasce fiscali, multe per i veicoli intestati, la non proprietà (personale) degli immobili acquisti, ecc.). Tutto ciò è perfettamente legale e, comunque, occorre considerare i maggiori oneri di gestione di una società (seppur minimale) al posto di una mera partita iva individuale.

Le forme di elusione, specie nel campo delle imprese per non parlare dei gruppi, sono molte, alcune assai "tecniche" e quindi di difficile comprensione per i non addetti (ad esempio: l'imputazione delle rimanenze di magazzino, la patrimonializzazione delle spese, l'"interpretazione" delle immobilizzazioni, l'utilizzo di sedi o controllate estere, l'utilizzo della forma cooperativa, ecc.) in continua "evoluzione": pertanto, risulta complesso elencarle tutte.

Normativa fiscale italiana

[modifica | modifica wikitesto]

In Italia, l'elusione fiscale è stata a lungo regolata da una norma a vocazione generale, contenuta nell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973,[2] introdotta nel 1997. Tale norma è stata abrogata dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (in G.U. 18/08/2015, n.190),[3] e sostituita con l'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).[4] Tale modifica ha mantenuto nella sostanza la norma precedente, ma ha anche sancito l'esclusione dalla legge penale dell'elusione fiscale.[5]

Secondo la normativa italiana quindi, sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, fatti e negozi, anche collegati tra di loro, che siano contemporaneamente: privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare norme tributarie e volti a ottenere una riduzione del carico fiscale altrimenti indebita.

La fattispecie prevista da tale norma giuridica fa riferimento a un fenomeno che deve necessariamente e contestualmente contenere le seguenti tre componenti previste:

  • l'assenza di valide ragioni economiche;
  • l'aggiramento di obblighi e divieti previsti dall'ordinamento;
  • il conseguimento di un risparmio fiscale altrimenti indebito.

Al verificarsi di tali condizioni, l'amministrazione finanziaria può disconoscere l'effetto fiscale riveniente da tali operazioni richiedendo al contribuente le maggiori imposte che avrebbe pagato compiendo l'operazione direttamente senza l'aggiramento elusivo.

L'amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento al fine di applicare la fattispecie impositiva elusa, deve instaurare (a pena di nullità dell'atto impositivo) un contraddittorio con il contribuente, in modo tale che quest'ultimo possa fornire chiarimenti, sull'eventuale esistenza di valide ragioni economiche degli atti, fatti, negozi giuridici posti in essere, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'amm. finanziaria. L'avviso di accertamento deve poi essere motivato tenendo conto anche delle spiegazioni fornite dal contribuente (art. 10-bis, commi 6, 7 e 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212).

L'operazione viene riqualificata solo da un punto fiscale, mentre conserva però, tra le parti, la sua valenza contrattuale originaria.

Nell'esempio sopra riportato l'amministrazione finanziaria potrà applicare alla vendita delle azioni la stessa più elevata aliquota prevista per la vendita dell'immobile, ma tra le parti resta in essere l'operazione originaria di compravendita di azioni.

Dopo le recenti pronunce della Corte di Cassazione l'elusione ex art. 37-bis D.P.R. 600/1973 poteva essere sanzionata sia amministrativamente sia penalmente (si veda Cass. pen., 28 febbraio 2012, n. 7739 leading case D&G).

La norma antielusiva prevede come "sanzione" il solo disconoscimento dei vantaggi fiscali ottenuti in assenza di valide ragioni economiche (art. 10-bis, comma 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212). Dalla sentenza sopra citata la giurisprudenza aveva interpretato, anche se in forte contrasto con una parte della dottrina,[6] la normativa vigente come sanzionabile sul piano penale e amministrativo, sostenendo che il giudice in sede penale doveva valutare se applicabili gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000 (rispettivamente dichiarazione infedele e omessa dichiarazione).[7]

In seguito alla riforma del 2015 invece restano applicabili solo le sanzioni amministrative tributarie (art. 10-bis, comma 13 della legge n. 212/2000),[4] ora espressamente previste dalla normativa. La sanzione applicata sarà quella collegata all'obbligo sottostante cui l'operazione è riconducibile.

  1. ^ Elusione fiscale, su Il Sole 24 ORE. URL consultato il 28 dicembre 2015.
  2. ^ *** NORMATTIVA *** D.P.R. n. 600/1973, su www.normattiva.it.
  3. ^ *** NORMATTIVA *** D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, su www.normattiva.it.
  4. ^ a b *** NORMATTIVA *** Legge 27 luglio 2000, n. 212, su www.normattiva.it. URL consultato il 30 dicembre 2015.
  5. ^ L'elusione fiscale non è più reato, su La Legge per Tutti. URL consultato il 28 dicembre 2015.
  6. ^ L'applicabilità delle sanzioni amministrative nell'elusione fiscale, su cortellazzo-soatto.it, 2012. URL consultato il 28 dicembre 2015 (archiviato dall'url originale il 7 gennaio 2016).
  7. ^ L'esterovestizione configura il reato tributario | Altalex, su Altalex, 14 marzo 2012. URL consultato il 28 dicembre 2015.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]