Veicolo atipico

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Nella categoria di veicolo atipico o con caratteristiche atipiche, ai sensi dell'articolo 59 del Codice della strada, sono compresi i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti al TITOLO III[1]. Si tratta di veicoli le cui caratteristiche, indicate nel libretto di circolazione, non rispondono in tutto o in parte alle specifiche tecniche necessarie al momento della loro immatricolazione e quindi sono soggetti a normative speciali.

Le principali categorie previste dal codice della strada italiano sono:

  1. motoveicoli o autoveicoli d'epoca (cancellati da Pubblico Registro Automobilistico) iscritti in apposito elenco;
  2. autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, iscritti presso registro ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI;
  3. filoveicoli: veicoli a motore elettrico, collegati a linea aerea di alimentazione, eventualmente muniti di motore ausiliario di trazione non necessariamente elettrico;
  4. traini turistici che possono trainare, non vincolati da rotaie, fino a 3 rimorchi;
  5. veicoli su rotaia (tram);
  6. veicoli diplomatici esteri o di organizzazioni internazionali;
  7. veicoli immatricolati all'estero;
  8. veicoli appartenenti alle Forze armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale di Stato, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Protezione Civile.[2]

Veicoli d'epoca[modifica | modifica wikitesto]

Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico, ai sensi dell'articolo 60 del Codice della Strada e, ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada, devono essere sottoposti a revisione annualmente. Fanno eccezione, dall'inizio del 2010, i veicoli storici per cui le nuove leggi portano a cadenza biennale la revisione[3].

Per i veicoli atipici senza specifico regolamento, il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;

b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ ARTICOLO 59 Veicoli con caratteristiche atipiche, su diritto24.ilsole24ore.com. URL consultato il 15 luglio 2018.
  2. ^ CARATTERISTICHE VEICOLI ATIPICI ( D. Lgs. 285/92; Legge 289/02; D.M. 29/07/94, 9/10/12), su ciamarche.org. URL consultato il 15 luglio 2018.
  3. ^ PROT. N. 19277/23.25 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 03/03/2010, su mit.gov.it. URL consultato il 15 luglio 2018.
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