Contenzioso elettorale

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Il contenzioso elettorale è il complesso delle contestazioni, sollevate in sede processuale, aventi ad oggetto le operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi degli enti territoriali di uno Stato.

Ordinamento italiano[modifica | modifica wikitesto]

Ambito[modifica | modifica wikitesto]

In Italia, è affidato alla giurisdizione quello riguardante gli organi elettivi dei Comuni, delle Province, delle Regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia[1]; resta un ambito di giustizia politica, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, quello riguardante la verifica dei poteri delle Camere[2].

Procedura[modifica | modifica wikitesto]

All'interno del riparto di giurisdizione[3] previsto dall'ordinamento italiano[4], la materia è disciplinata dal Titolo VI del codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010), che ha superato, in via esclusiva, anche alcune precedenti attribuzioni del giudice ordinario[5] che operavano fino al 2010 (sia pure con la presenza del pubblico ministero)[6].

La legittimazione attiva spetta a qualunque cittadino elettore a prescindere dalla posizione assunta nelle elezioni. La legittimazione passiva spetta ai candidati eletti di cui si contesta l'elezione. Non hanno legittimazione i componenti uscenti dell'organo rinnovato.

Ricorso[modifica | modifica wikitesto]

Contro l'esito elettorale è possibile proporre ricorso, che deve essere redatto con motivi specifici che saranno esaminati dal giudice. Il ricorrente può dedurre motivi aggiunti nel caso in cui emergano ulteriori vizi del procedimento nel corso dell'istruttoria. Il giudizio elettorale è caratterizzato da una forte incisività dei poteri del giudice il quale può infatti modificare l'esito delle elezioni. Se non vi è la necessità di ulteriore istruttoria al termine della discussione il Tribunale decide direttamente la causa dando immediata lettura del dispositivo che nel caso di accoglimento del ricorso contiene la correzione del risultato elettorale.

Contro la sentenza di primo grado e possibile fare ricorso al Consiglio di Stato entro 20 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado o, se non notificata, entro 6 mesi dal deposito in segreteria.

Termini[modifica | modifica wikitesto]

Il termine per ricorrere è di 30 giorni e decorre dalla proclamazione degli eletti. Entro tale termine il ricorso deve essere depositato nella segreteria del T.A.R. competente. A seguito del deposito il Presidente fissa l'udienza di discussione con proprio decreto, che il ricorrente dovrà notificare unitamente al ricorso agli eventuali controinteressati. I termini processuali sono dimezzati.[7]

Entro 10 giorni dall'ultima notifica, il ricorrente deve depositare presso la segreteria del T.A.R. il ricorso con la relata di notifica, il verbale di proclamazione degli eletti ed eventuali altri documenti a sostegno del ricorso, la prova della propria legittimazione. I controinteressati invece devono entro 15 giorni dalla notificazione depositare le proprie controdeduzioni.[7]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Talice Carlo, Il contenzioso elettorale europeo. Una nuova competenza territoriale esclusiva del Tribunale amministrativo per il Lazio, Riv. amm. R. It., 1979, pag. 215.
  2. ^ Giampiero Buonomo, Paradossi dell'autodichia, Mondoperaio, n. 4/2017, pp. 45-48.
  3. ^ Cfr. Mauro Alessio, Cianfrocca Paola, Riparto di giurisdizione in materia di contenzioso elettorale. Riflessioni a margine sulla insussistenza del divieto di cumulo tra mandato elettorale locale e nazionale (nota a Trib. Asti 10 settembre 2008), Foro padano, fasc. 2, 2010, pag. 286.
  4. ^ In esso si conferisce al giudice civile la cognizione delle questioni di elettorato attivo e passivo, status dei candidati, decadenza per questioni di capacità elettorale, incompatibilità ed ineleggibilità: v. Mignone Claudio, Il riparto della giurisdizione nel contenzioso elettorale (nota a sent. Cass., Sez. Un., 23 ottobre 1981 n. 5559, Landi c. Parrini), Foro Amm., 1982, pag. 608.
  5. ^ Lotito Giovanni, Notazioni in tema di contenzioso elettorale amministrativo dinanzi al giudice ordinario (nota a Trib. Frosinone 16 dicembre 2005), Nuovo dir., fasc. 4-5, 2006, pag. 445.
  6. ^ Saitta Nazareno, Il p.m. nel contenzioso elettorale davanti al giudice ordinario, Giust. civ., 2004, pag. 479.
  7. ^ a b Giuseppe la Greca, Il nuovo codice del processo amministrativo e gli enti locali, Maggioli, 2011, ISBN 978-88-38-75785-3, pp. 77-78.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Pasquale Fava, Manuale del contenzioso elettorale, Maggioli Editore, 2007
  • Goisis Francesco, Pretesa sostanziale del cittadino elettore nel contenzioso elettorale avanti al giudice amministrativo e profili di incostituzionalità dell'art. 129 c.p.a., Diritto Processuale Amministrativo, fasc. 1, 2013, pag. 147
  • Consolo Claudio, L'efficienza delle sentenze nel contenzioso elettorale Dir. proc. amm., fasc. 4, 2012, pag. 1637
  • Cintioli Fabio, L’azione popolare nel contenzioso elettorale amministrativo, Dir. amm., fasc. 2, 2008, pag. 329
  • Rolli Renato, La “specialità” del contenzioso elettorale (nota a T.A.R. Calabria, sez. Catanzaro I, 21 luglio 2005 n. 1346), Corti calabresi, fasc. 1, 2006, pag. 159
  • Sala Giovanni, Problemi del processo amministrativo nella giurisprudenza (dell'adunanza plenaria): lineamenti del contenzioso elettorale, Dir. proc. amm., 1985, pag. 463
  • Primerano Giuseppe Andrea, Il contenzioso elettorale davanti al g.a. nella recente evoluzione normativa e giurisprudenziale (a margine di Adunanza Plenaria n. 22 del 2013) (nota a Cons. St., ad. plen., 9 ottobre 2013 n. 22), Diritto Processuale Amministrativo, fasc. 3, 2014, pag. 913

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

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