Consiglio giudiziario

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Il consiglio giudiziario è un organo collegiale dello stato nell'ordinamento giuridico italiano, istituito presso ciascuna corte d'appello. La sua disciplina è contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dalla legge 111/2007.

Descrizione[modifica | modifica wikitesto]

L'organo è costituito da componenti di diritto e membri eletti, oltre che membri eventuali presenti solo al ricorrere di determinate circostanze[1].

Sono membri di diritto il presidente della corte d'appello, che lo presiede, ed il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello[1].

Sono membri eletti dai magistrati del medesimo distretto, e restano in carica per due anni, 5 magistrati togati che ne sono componenti effettivi e 3 magistrati togati che fungono da componenti supplenti[1].

Il Consiglio può comprendere[1]:

  • avvocati appartenenti ai Consigli forensi del medesimo distretto, quando all'ordine del giorno vi siano questioni inerenti ai magistrati onorari[2], anche sotto il profilo disciplinare;
  • un rappresentante dei giudici di pace, da questi eletto, quando all'ordine del giorno vi siano questioni inerenti ad un magistrato onorario di quella categoria.

Funzioni[modifica | modifica wikitesto]

Il Consiglio Giudiziario decide, in autonomia rispetto al Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di formazione delle tabelle[non chiaro], assegnazioni e promozioni riguardanti i magistrati togati del distretto e quelli fuori ruolo, oltre che i magistrati onorari[1].

Note[modifica | modifica wikitesto]

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Cesare Azzali, I Consigli giudiziari, Padova, Cedam, 1988.
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