Articolo 48 della Costituzione italiana

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L'articolo 48 della Costituzione italiana sancisce il diritto di voto.

«Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.»

Elettorato attivo[modifica | modifica wikitesto]

Lo stesso argomento in dettaglio: Elettorato attivo (ordinamento italiano).

Il primo comma dell'art. 48 Cost. sancisce il principio del suffragio universale, riconoscendo l'elettorato attivo a tutti i cittadini maggiorenni senza distinzione di genere. Storicamente, il suffragio universale in Italia è stato esteso alle donne anteriormente alla Costituzione, in vista del referendum istituzionale che introdusse la forma di Stato repubblicana[2]. La norma costituzionale indica perciò due soli requisiti positivi per l'esercizio del diritto di voto.

  • La cittadinanza italiana. Sono esclusi gli apolidi[3] e gli stranieri, con la sola eccezione dei cittadini dell'Unione europea per le elezioni comunali[4] ed europee[5].
  • La maggiore età. La previsione andava letta in combinato disposto con l'art. 58 Cost., che limitava ulteriormente l'elettorato attivo per il Senato; cosicché, mentre per eleggere i deputati era sufficiente - come in qualsiasi altra consultazione (elezioni amministrative, regionali, europee, referendum) - il compimento dei 18 anni, per eleggere i senatori era necessario il raggiungimento dei 25 anni. Nel 2021, la legge costituzionale n° 1 del 18 ottobre ha rimosso questa restrizione, adeguando il limite per l'elettorato attivo del Senato a quello delle altre consultazioni[6].

Il quarto comma dell'art. 48 Cost. dispone limitazioni al diritto di voto per causa d'incapacità civile, per effetto di sentenza penale irrevocabile o per indegnità morale. I requisiti negativi del diritto di voto consistono dunque nell'assenza di tali limitazioni.

La legge ordinaria specifica che non hanno diritto di voto i sottoposti a misure di prevenzione; i sottoposti a misure di sicurezza detentive, a libertà vigilata o a divieto di soggiorno in uno o più comuni o province; i condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea[7].

Caratteri del voto[modifica | modifica wikitesto]

Lo stesso argomento in dettaglio: Elettorato attivo (ordinamento italiano) § Voto.

Il secondo comma dell'art. 48 Cost. stabilisce i caratteri del voto, definendolo personale, eguale, libero e segreto, e qualificandone l'esercizio come dovere civico.

  • Il voto è personale nel senso che non può essere delegato[8], salva soltanto la possibilità di valersi di un accompagnatore in caso di grave impedimento fisico. Non è ammesso il voto per procura[9].
  • Il voto è eguale nel senso che ogni voto ha lo stesso valore di tutti gli altri[8]. Non sono ammessi il voto plurimo e il voto multiplo[10].
  • Il voto è libero nel senso che la volontà dell'elettore non può essere coartata, né l'elettore stesso può impegnarsi a votare in un certo modo[8].
  • Il voto è segreto nel senso che l'elettore ha diritto di isolarsi al momento di votare e deve mantenere il segreto su quanto avviene in quello stesso momento; prima e dopo il momento materiale del voto egli è invece del tutto libero di dichiarare pubblicamente per chi voterà o ha votato[8].

La proclamazione dell'esercizio del voto come dovere civico è un compromesso maturato alla Costituente tra i fautori del voto obbligatorio e quelli del voto come dovere puramente morale[11][12]. La formula prescelta permise in origine di irrogare sanzioni simboliche all'astensionista. Esse sono state abolite dalla riforma elettorale del 1993.

Voto estero[modifica | modifica wikitesto]

Lo stesso argomento in dettaglio: Voto degli italiani residenti all'estero.

Il terzo comma dell'art. 48 Cost., introdotto con legge costituzionale nel 2000[13], ha istituito una circoscrizione Estero per consentire l'esercizio del voto alle elezioni politiche da parte dei cittadini non residenti in Italia. L'innovazione si è completata con ulteriori modifiche degli art. 56 e 57 Cost.[14] e con la puntuale attuazione da parte della legge ordinaria[15][16].

Note[modifica | modifica wikitesto]

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]