Articolo 18 della Costituzione italiana

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L'articolo 18 della Costituzione italiana tutela la libertà di associazione dei cittadini italiani.

Il testo[modifica | modifica wikitesto]

«I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.»

Analisi[modifica | modifica wikitesto]

La libertà di associazione ha forma e limiti previsti dalla Costituzione. Essa ha forma di associazione pubblica (proibizione delle società segrete), e trova i propri limiti naturali nei seguenti due divieti:

  • di perseguire fini, sia statutari che effettivi, penalmente proibiti ai singoli iscritti;
  • di scopi politici con mezzi, metodi e risorse militari.

Il secondo comma impiega il termine "proibizione", e non solo "divieto", ed esso si riferisce alla persecuzione anche indiretta della finalità oggetto di divieto. Dal punto di vista dell'interpretazione il secondo comma avrebbe un più lato senso di quello precedente: potrebbe validamente essere riferito sia agli iscritti registrati che a qualunque altra persona fisica a qualsiasi titolo partecipi alle loro attività concrete e/o materiali.

Le specificazioni della legge Anselmi[modifica | modifica wikitesto]

Lo stesso argomento in dettaglio: Legge 25 gennaio 1982, n. 17.

La legge 25 gennaio 1982, n. 17, in attuazione dei dettami dell'art. 18, specificò che sono da considerarsi tra le organizzazioni vietate anche quelle che:

«[...] anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalita' e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonche' di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.[1]»

Note[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]