Progetto:Coordinamento/Sportello Creative Commons/Le fotografie di scritti

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Le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili sono libere?

Leggo che, secondo la normativa italiana sul diritto d'autore, non sono soggette a tutela le "fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili" realizzate in Italia. Questo dunque significa che tali riproduzioni possono essere considerate opere nel pubblico dominio e come tali caricate su Wikimedia Commons e utilizzate da chiunque in quanto immagini libere? Possono venire caricate su Wikimedia Commons anche se realizzate dal 1996 fino ad oggi? In che cosa le foto di "oggetti materiali" (come ad esempio reperti esposti nei musei) differiscono dalle "foto semplici" (che invece hanno una tutela di 20 anni)? Lo chiedo perchè ci sono già state varie discussioni in proposito tra gli utenti su Commons, ma non mi è parso ci fosse un'opinione chiara. --Marcok (msg) 15:58, 30 ott 2020 (CET)[rispondi]

RISPOSTA

La fotografia è tutelata in quanto opera fotografica dall’art. 2 della legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941, di seguito per brevità “LdA”) che, nell’identificare l’oggetto della protezione, cita al n. 7) “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia”.

La legge, quindi, distingue l’opera fotografica, che presenta le caratteristiche proprie dell’opera dell’ingegno (novità e originalità), dalla fotografia semplice che trova protezione al Capo V della legge sul diritto d’autore ed è oggetto di diritto connesso.

La semplici fotografie vengono definite dall’art. 87 LdA, come “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche“.

Al comma due, però, si specifica che “non sono comprese nell’ambito della tutela le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e simili”.

In questo secondo caso, dunque, le fotografie non sono oggetto di alcun tipo di tutela sulla base della legge sul diritto d’autore, né in quanto opere, né in quanto fotografie semplici tutelate dal diritto connesso. Pertanto, in tale ipotesi non è corretto parlare né di opere, né di concetti come il pubblico dominio e tale tipologia di fotografie può essere, in linea generale, liberamente utilizzata, senza bisogno di richiedere alcuna autorizzazione. Per completezza, si specifica che la differenza tra la fotografia di oggetti materiali e la fotografia semplice sta proprio nell’oggetto riprodotto che, nel secondo caso, è un’opera (quindi tutelata di per sé dalla legge sul diritto d’autore) dell’arte figurativa, mentre nel primo caso è un oggetto materiale che non presenta le caratteristiche di tutelabilità.

Va specificato, però, che non si può escludere, a priori, la presenza di limiti ulteriori derivanti da altre fonti normative come, ad esempio, la legge sulla privacy, le norme che tutelano i marchi o il codice dei beni culturali o le norme sulla segretezza.

A tal proposito, per quanto riguarda il caso specifico dei reperti esposti in un museo, qualora questi ultimi possano qualificarsi come “beni culturali” (ai sensi del codice dei beni culturali, D.Lgs. 42/2004), essi saranno soggetti ai limiti previsti dalla legge e, nello specifico, al pagamento del canone regolato dall’art. 108 del medesimo corpo normativo.

L’unico caso in cui il canone non è richiesto è quello delle riproduzioni effettuate da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro.

L’esclusione dello scopo di lucro è incompatibile con la condivisione delle immagini dei beni in questione con licenze che consentono anche l’utilizzo per finalità commerciali (come, ad esempio, CC BY, CC BY-SA), a meno che non si ottenga un’autorizzazione in tal senso da parte dell’ente che ha in cura o in custodia il bene oggetto della riproduzione.

Questo è ciò che accade in Italia, da ormai diversi anni, in occasione dello svolgimento del concorso fotografico “Wiki Loves Monuments”, ad opera di Wikimedia, in occasione del quale, molti enti che hanno la cura o la custodia dei beni rilasciano le autorizzazioni affinché i fotografi partecipanti possano liberamente ritrarre i beni culturali e postare le proprie fotografie su wikimedia commons (che è il database di immagini di wikipedia) con licenza CC BY-SA.