Progetto:Coordinamento/Sportello Creative Commons/Fair use

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Fair use

Buongiorno, vorrei sapere com'è lo stato dell'arte in Italia relativamente alla possibilità di uploadare immagini coperte dal diritto d'autore per illustrare una specifica voce, come d'uso in altri paesi. Si sta studiando qualcosa da parte del nostro governo per consentire una possibilità che, lungi dal voler violare diritti, consenta di poter condividere, ripeto, solo per scopi ben precisi e limitatamente ad un singolo argomento, un'immagine o un audio, bypassando in modo legale le attuali restrizioni? Sarebbe un grandissimo aiuto per tutti, in particolare per gli utenti e nulla toglierebbe ai legittimi proprietari del materiale in questione. Grazie --Brunokito (msg) 17:53, 25 set 2020 (CEST)[rispondi]

Risposta

Il fair use è un istituto tipico dell'ordinamento giuridico degli Stati Uniti d'America che prevede la possibilità di utilizzare materiale protetto da copyright per scopi d'informazione, critica o insegnamento, senza chiedere l'autorizzazione scritta al titolare dei diritti. La giurisprudenza statunitense ha elaborato quattro fattori, da valutare congiuntamente, per determinare l’esistenza del fair use:

  1. l'oggetto e la natura dell'uso, in particolare se ha natura commerciale oppure didattica e senza scopo di lucro;
  2. la natura dell'opera protetta;
  3. la quantità e l'importanza della parte utilizzata, in rapporto all'insieme dell'opera protetta;
  4. le conseguenze di questo uso sul mercato potenziale o sul valore dell'opera protetta.

Nell’ordinamento giuridico italiano, l’istituto del fair use non è contemplato ma, al fine di contemperare gli interessi dei titolari del diritto d’autore con i diritti costituzionalmente garantiti come la libertà di pensiero e l'accesso alla cultura, sono previste una serie di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore. Si tratta di casi tassativi in cui il legislatore ha ritenuto che, nel bilanciamento tra le predette posizioni, debba prevalere l’accesso alla cultura. Nei casi in questione, dunque, è possibile utilizzare le opere senza dover chiedere l’autorizzazione al titolare dei diritti purché nel rispetto delle condizioni indicate dalle norme di legge.

Per inquadrare correttamente la materia, andrebbe precisato se per “immagini coperte dal diritto d'autore” si intendano riproduzioni fotografiche fedeli di opere dell’ingegno o se sia l’immagine stessa ad avere carattere creativo e, dunque, ad essere protetta dal diritto d’autore in quanto opera fotografica. A prescindere da ciò, però, possiamo genericamente definire la questione come attinente alla possibilità di utilizzare un’opera altrui senza dover chiedere il permesso al titolare dei diritti.

Tra le eccezioni previste dalla legge sul diritto d’autore, l’articolo 70, comma 1 bis, prevede che “è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma”. Tale previsione legislativa, però, è rimasta lettera morta poiché non sono mai stati emanati i decreti attuativi.

Allo stato attuale, dunque, non esistono eccezioni che consentano di poter liberamente caricare immagini protette a completamento dei lemmi dell’enciclopedia.

Infine, sarà sempre possibile, salvo il rispetto dei diritti morali, la pubblicazione di opere fotografiche in pubblico dominio (quando cioè sono decorsi i termini di validità dei diritti patrimoniali), di fotografie semplici, qualora siano decorsi i termini di valenza dei diritti connessi e di opere rilasciate con licenza Creative Commons, nel rispetto delle condizioni di utilizzo previste dalla licenza stessa.

Si specifica, sin d’ora, che il recepimento della nuova Direttiva Copyright (2019/790/EU), amplierà lo spettro delle possibilità di riutilizzo delle riproduzioni del patrimonio culturale. L’articolo 14, infatti, prevede che, “alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arte visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o ai diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore”. In tal senso, le riproduzioni non originali (e dunque anche le fotografie semplici) di opere del patrimonio culturale caduto in pubblico dominio, potranno circolare ed essere riutilizzate liberamente.

[@ Brunokito]--Marta Arosio (WMIT) (msg) 09:07, 30 ott 2020 (CET)[rispondi]