Progetto:Coordinamento/Sportello Creative Commons/Cartoline storiche

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Cari e care, ho qualche dubbio sulla pubblicabilità su Commons di cartoline italiane storiche. Mi riferisco a cartoline costituite da semplici scatti fotografici di città o paesaggi; non parlo, quindi, di cartoline "artistiche" o illustrate. Leggendo Template:PD-Italia/Commons, mi sembra di capire che è sufficiente che la cartolina sia stata pubblicata prima del 31 dicembre 1975: ne devo dedurre che tutte le cartoline pubblicate prima di tale data (e non creative/artistiche) sono pubblicabili su Commons? Se sì, per lo stesso motivo, è possibile anche scansionare una cartolina storica riprodotta su un libro, oppure posso caricare solo scansioni dirette della cartolina (che quindi dev'essere in mio possesso, o comunque in possesso di qualcuno che mi dà esplicito assenso alla sua pubblicazione su Commons)? Nel caso di scansione da un libro, è necessario che anche il libro sia a sua volta antecedente al 1975, o è sufficiente che lo sia la cartolina (in altre parole, posso scansionare e inserire su Commons una cartolina del 1960 pubblicata in un libro del 2020)?

Grazie! --Amike, Fabio Bettani disc

+1 Domanda molto interessante --Postcrosser (msg) 11:42, 1 feb 2021 (CET)[rispondi]
[@ Fabio Bettani] Dalla mia esperienza di amministratore di Commons, posso anticiparti che secondo me la risposta è . A patto di usare la doppia licenza {{PD-Italy}} {{PD-1996}} e indicare la fonte. Non sono unicamente le cartoline ad essere nel pubblico dominio dopo 20 anni (dalla pubblicazione su Commons, non dalla creazione come in Italia), ma le fotografie "semplici", come definite nel Capo V della legge del diritto d’autore. Poi vi saranno delle sentenze che permettono di definire al meglio cosa siano queste fotografie "semplici", ma in genere le vedute delle cartoline lo sono senz'altro. --Ruthven (msg) 16:59, 16 feb 2021 (CET)[rispondi]
Risposta

Per poter correttamente rispondere alla domanda, è necessario approfondire il contesto normativo di riferimento.

L’adesione degli USA alla Convenzione di Berna (il 1° marzo 1989) ha richiesto l’adeguamento della legislazione americana sul copyright al principio (art. 18 Conv. di Berna) in base al quale la convenzione si applica a tutte le opere che, al momento della sua entrata in vigore, non siano ancora cadute in pubblico dominio nel loro Paese d'origine per effetto della scadenza della durata di protezione ma che, al contrario, erano considerate in pubblico dominio negli USA.

Con l’introduzione, all’art. 17 dell’USA Copyright Law, del § 104A, titolato “Copyright in restored works” (a seguito dell’Uruguay Round Agreements Act - URAA del 1994), alle opere che, per diverse motivazioni, erano considerate in pubblico dominio negli Stati Uniti, viene riconosciuta tutela per il rimanente periodo di durata del diritto d'autore che sarebbe stato altrimenti concesso negli Stati Uniti se l'opera non fosse mai entrata nel pubblico dominio nel predetto territorio.

Nel caso dell’Italia, in quanto nazione aderente alla Convenzione di Berna, la data a partire dalla quale l’opera o il contenuto riceve protezione anche negli USA è il 1° gennaio 1996 (§ 104A, USA Copyright Law). Pertanto, come indicato nel Template PD Italia, la semplice fotografia prodotta entro il 31 dicembre 1975, non godeva più in Italia della protezione ventennale a titolo di diritto connesso (artt. 87 e art. 91 della Legge 633/1941) alla data del 1° gennaio 1996 e pertanto non era oggetto dell’estensione della tutela in USA. Se, invece, ad esempio, la fotografia fosse stata prodotta nel 1994, la stessa avrebbe ricevuto tutela in Italia fino al 2014 e per il restante periodo di 18 anni avrebbe ricevuto tutela anche in USA. La disciplina sulle cosiddette “restored works”, dunque, non fa altro che armonizzare la durata della protezione del diritto d’autore e, per tale ragione, andrebbe considerata una norma di sistema applicabile alle opere protette a partire dalla data del 1°gennaio 1996. In tal senso, ad oggi, possono essere considerate in pubblico dominio in Italia, le fotografie semplici prodotte entro il 2001 (poiché i relativi diritti connessi di durata ventennale sono scaduti) e quindi allo stesso modo anche in USA.

E’ utile precisare che questa è la nostra personale interpretazione della normativa.

Diverso è il caso oggetto della seconda parte del quesito proposto. Scansionare una cartolina da un libro, infatti, implica la valutazione sullo stato giuridico non solo della cartolina storica (che si ritiene essere in pubblico dominio) ma anche del libro quale opera dell’ingegno e, non da ultimo, dei diritti dell’editore che lo ha stampato. In conclusione, anche nel caso in cui sia possibile caricare scansioni dirette della cartolina in pubblico dominio, non è detto che sia consentito caricare anche la scansione del libro. Da un punto di vista pratico, ma non giuridico, si potrebbe valutare la possibilità di estrarre solo la riproduzione della cartolina (sulla quale non incidono i diritti) senza che siano lesi i diritti d’autore sul libro.

[@ Fabio Bettani, Ruthven] --Marta Arosio (WMIT) (msg) 09:37, 9 mar 2021 (CET) [@ Postcrosser]--Marta Arosio (WMIT) (msg) 09:38, 9 mar 2021 (CET)[rispondi]