Progetto:Coordinamento/Sportello Creative Commons/Applicabilità dello share alike in opere derivate, composte e collettive

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Applicabilità dello share alike

Vorrei sapere come si definisce esattamente un'opera derivata e che differenza c'è fra questa, opera composta e opera collettiva, soprattutto in relazione all'applicabilità alla clausola "condividi allo stesso modo" della licenza CC-By-SA. --Marta Arosio (WMIT) (msg) 08:22, 15 dic 2020 (CET)[rispondi]

Risposta

L’opera derivata è un’opera dell’ingegno creata utilizzando, parzialmente o integralmente, una o più opere già esistenti e che quindi può avere al suo interno intere opere o parti di esse protette dal diritto d’autore. Perché l’opera derivata possa essere definita tale e tutelata dalla legge sul diritto d’autore, deve essere creativa, nel senso di esprimere la personalità artistica del suo autore e appartenere alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Le opere collettive sono opere create attraverso l’unione di opere, o frammenti di esse, di diversi autori, riunite per uno scopo determinato, letterario, scientifico, didattico, religioso, politico o artistico. L’esempio tipico è quello delle enciclopedie, dei giornali, delle riviste o, in campo musicale, delle compilation. In relazione a tali opere, oltre all’attività creativa degli autori dei singoli contributi, la legge sul diritto d’autore attribuisce natura creativa anche all’attività di scelta, organizzazione e coordinamento delle predette opere in un’unica opera omogenea (è, infatti, considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa). Le opere collettive sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere che ne fanno parte che, singolarmente prese, mantengono la propria autonomia. L’art. 38 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, infatti, consente agli autori delle singole parti dell’opera collettiva di utilizzare la propria opera separatamente, con il limite dell’osservanza dei patti convenuti e comunque nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 39 e ss. Le opere composte, così come le opere collettive, sono frutto della creazione intellettuale di più autori ma, a differenza di queste ultime, i contributi degli autori non sono scindibili in opere distinte (ad esempio, la composizione musicale con parole o l’opera cinematografica). La clausola “condividi allo stesso modo” (CC SA) prevede che l’opera licenziata sotto tale clausola possa essere remixata, trasformata o usata per la creazione di un’opera derivata, a condizione che il materiale elaborato sia rilasciato con la stessa licenza dell’opera originaria o con altra licenza ad essa compatibile. In base alla dizione delle licenze Creative Commons si intende per “materiale elaborato” quel “materiale oggetto di diritti d'autore e simili, che derivi o sia basato sul materiale concesso in licenza nel quale il materiale concesso in licenza sia tradotto, alterato, arrangiato, trasformato o altrimenti modificato, in una maniera che richieda il permesso ai sensi dei diritti d'autore e simili detenuti dal licenziante” e, ai fini della licenza, “laddove il materiale concesso in licenza sia una composizione musicale, un'esecuzione musicale o una registrazione di suoni, la sincronizzazione del materiale concesso in licenza con un'immagine in movimento costituisce sempre materiale elaborato”. In relazione alle opere collettive, ove i singoli contributi mantengono la propria individualità, in quanto scindibili, se si decide di includere all’interno di una collezione contributi licenziati con clausola CC SA, è necessario rispettare le condizioni previste dalla predetta licenza, e pubblicare l’opera collettiva nel suo insieme con una licenza che rispetti il regime dei diritti dei singoli contributi che la compongono (https://creativecommons.org/faq/#if-i-create-a-collection-that-includes-a-work-offered-under-a-cc-license-which-licenses-may-i-choose-for-the-collection ). Per quanto riguarda le opere composte (premettendo che le licenze CC non ne offrono una definizione specifica ma fanno riferimento solo al remix, modificazione e/o elaborazione), poichè i contributi dei diversi autori sono inscindibili tra di loro, la presenza della clausola CC SA in uno di essi condiziona il regime dei diritti dell’opera composta nella sua interezza, che dovrà essere rilasciata con la stessa licenza o con licenza ad essa compatibile.