Onere reale

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Res, non personam, debet. L'onere reale è una prestazione, a carico periodico, che è dovuta dal soggetto in quanto permane nel godimento di un determinato bene immobile. Essa consiste nel dare (ad es: canone enfiteutico) o nel fare qualcosa.[1]
Il rapporto con la cosa non è il mezzo per determinare la persona che deve la prestazione, ma costituisce il titolo dell'obbligo di prestazione [2]; infatti è il bene che produce il rapporto, venuto meno il rapporto cessa l'obbligazione.

Si parla di oneri, quindi, con riferimento ad un peso che grava sul titolare di un diritto reale imponendogli una prestazione accessoria.

La figura degli oneri reali non è pacifica in dottrina, a tal punto che per alcuni non avrebbero rilievo autonomo.[3]

Difatti gli oneri reali hanno una disciplina in parte diversa dalle ordinarie obbligazioni e anche da quelle propter rem.

Elementi comuni all'obbligazione propter rem[modifica | modifica wikitesto]

L'obbligazione propter rem e l'onere reale hanno in comune:

  • il necessario rapporto con la cosa;
  • la sussistenza dell'obbligazione (o dell'onere) anche se questa è sorta prima dell'acquisto del diritto.

Alcuni autori ritengono che le obbligazioni od oneri reali hanno fondamento nel dovere di cooperazione tra proprietari o in esigenze di carattere generale (miglioramenti fondiari, difesa del suolo, ecc.). La giurisprudenza ne riconosce altre figure atipiche, ma l'argomento resta controverso; esse risponderebbero alle medesime esigenze fondamentali delle figure tipiche, essendo dirette a soddisfare esigenze di cooperazione o di tutela di interessi generali.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Le obbligazioni reali possono, invece, avere ad oggetto prestazioni occasionali o periodiche di dare, fare e addirittura prestazioni negative di non fare.
  2. ^ L'onere reale presenta maggiori affinità con le servitù prediali, assumendo notevole pregnanza l'inerenza alla res
  3. ^ Gli oneri reali deriverebbero dalla servitus iuris germanici che, al contrario della servitù di diritto romano, era intesa come un mezzo di soddisfazione di una utilità personale, e non relativa ad un fondo.

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