Lex Quinctia

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Lex Quinctia
Senato di Roma
TipoLegge
Nome latinoLex Quinctia de aquaeductibus
AutoreTito Quinzio Crispino Sulpiciano
Anno9 a.C.
Leggi romane

La Lex Quinctia de aquaeductibus (9 a.C.) fu una legge promulgata a Roma al tempo di Augusto, dal console Tito Quinzio Crispino Sulpiciano per la regolamentazione degli acquedotti.

La legge riepilogava le norme a tutela degli acquedotti e stabiliva pesanti pene pecuniarie per chi vi contravveniva danneggiandoli. In particolare era vietato danneggiare gli acquedotti, ma anche captarne l'acqua per uso agricolo o di altra natura senza averne avuto il permesso. La legge vietava inoltre qualsiasi attività edilizia, agricola, o pastorale presso gli acquedotti, che non fosse strettamente necessaria per la manutenzione dei luoghi o delle opere preesistenti.

Il testo della legge è giusto sino a noi per merito di Sesto Giulio Frontino, uno scrittore romano del I secolo d.C. che divenne Curator aquarum sotto l'imperatore Nerva.[1]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Frontino, De aquis urbis Romae, 129, 1

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]