Discussione:Giunta comunale

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A) "Gli assessori possono sempre essere nominati al di fuori dei componenti del consiglio" significa che se Tizio è consigliere può essere nominato assessore (fermo restando che, una volta nominato, si deve dimettere dal consiglio).
B) "Gli assessori debbono sempre essere nominati al di fuori dei componenti del consiglio" significa che se Tizio è consigliere non può essere in alcun caso nominato assessore.
Tra le due alternative quella che corrisponde al dettato legislativo è la A), tanto è vero che, nella pratica, la maggioranza degli assessori delle città con più di 15.000 abitanti sono proprio ex consiglieri, nominati quando erano membri del consiglio e dimessisi a seguito della nomina. Marco Piletta (msg) 14:47, 23 giu 2008 (CEST)[rispondi]

Il dettato legislativo è chiaro, è la lingua italiana che lo è molto meno: l'espressione gli assessori possono essere nominati all'esterno del consiglio non è categorica, come non lo è in italiano il verbo "potere": dire che è possibile nominare estrni, vuol dire che è anche possibile nominare interni, cioè che un assessore faccia al contempo il consigliere. Cambio comunque l'impostazione totale del periodo.--Lochness (msg) 16:28, 23 giu 2008 (CEST)[rispondi]
Anche la nuova impostazione non va bene. Non bisogna confondere due diversi profili: dire che si può nominare assessore un interno al consiglio non equivale affatto a dire che si può fare al contempo l'assessore e il consigliere. Quando scrivo che si può nominare un assessore interno al consiglio uso il verbo "potere" proprio nel senso di "è possibile", perchè è così: nel momento in cui il sindaco firma l'atto di nomina il nominato può essere benissimo un consigliere - e nella maggioranza dei casi lo è! - solo in un momento successivo, quando accetta la nomina, decade dal consiglio (in linea teorica potrebbe benissimo non accettare la nomina e rimanere consigliere...). E' la stessa differenza che c'è tra "ineleggibilità" e "incompatibilità": l'ineleggibile non può nemmeno accedere ad una carica (ad esempio, il Presidente della Repubblica in carica non può candidarsi al parlamento), l'incompatibile, invece, può accedere alla carica ma non la può mantenere congiuntamente ad un'altra (ad esempio, un consigliere regionale può benissimo candidarsi al parlamento ma, una volta eletto, deve scegliere se rimanere nel consiglio regionale o entrare nel parlamento). Qui è lo stesso: il consigliere comunale può accedere (essere nominato) alla carica di assessore, non può però mantenerla congiuntamente a quella di consigliere, sicchè se accetta la nomina decade dal consiglio; però, lo ripeto, la nomina è di per sè pienamente valida, nonostante il nominato sia un "interno" al consiglio. Può sembrare un sottigliezza giuridica (ma il diritto vive di sottigliezze...) è, invece, una differenza sostanziale: se la legge avesse previsto che l'assessore deve essere nominato all'esterno del consiglio, i consiglieri si dovrebbero dimettere prima della nomina, non decadrebbero dopo l'accettazione della stessa. Del resto il testo dell'art. 47, comma 3, del TUAL è chiarissimo: "Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ... gli assessori sono nominati dal sindaco .. anche al di fuori dei componenti del consiglio"; l'inciso "anche al di fuori" implica in tutta evidenza che gli assessori possono essere nominati anche tra appartenenti al consiglio. Aggiungo che nei comuni con meno di 15.000 abitanti lo statuto può provedere non l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore, come si dice nella tua formulazione della voce, ma la possibilità di nominare assessori esterni al consiglio. Marco Piletta (msg) 19:24, 23 giu 2008 (CEST)[rispondi]
La differenza è di lana caprina, ma è l'impostazione del periodo che si presenta, lo ripeto, maliziosa: una volta che si parla di incompatibilitàtra la carica di assessore e quella di consigliere, inserire l'altro periodo contenente il verbo potere è, inevitabilmente, fallace. L'italiano è l'italiano: se io dico Giovanni PUO' mangiare la mela, Giovanni la mela la può mangiare come può benissimo fare il contrario, cioè non mangiarla. Dire che gli assessori possono anche essere nominati fuori dal consiglio, vuol dire che gli assessori possono essere anche al contempo consiglieri, cosa che nopn è. Oltretutto, il testo giuridico citato è uno dei tanti rattoppi (spesso malfatti) di quello precedente ed originario risalente alla Prima Repubblica, che diceva che nei Comuni superiori ai 10.000 abitanti gli assessori possono essere anche nominati al di fuori del Consiglio, è qui c'era il sernso letterale della frase: nella Prima Rep, gli assessori potevano essere al contempo consiglieri o meno (e in grande maggioranza lo erano). Concludendo: il verbo POTERE deve sparire.
Anche la questione degli assessori esponenti politici è da circostanziare: ove la maggioranza è un monocolore, il sistema comunale funziona del tutto come un presidenzialismo puro, e gli assessori vanno e vengono a pura discrezione del sindaco (ovviamente in linea tendenziale).--Lochness (msg) 23:33, 23 giu 2008 (CEST)[rispondi]
Sinceramente non vedo questa "maliziosità" del periodo, comunque se proprio il verbo "potere" non piace lo si può togliere. Ho ritoccato ulteriormente il periodo, sia per correggere alcune inesattezze (l'assessore non si deve dimettere dal consiglio, ma decade automaticamente al momento dell'accettazione della nomina), sia per sottolineare il modo più incisovo la contrapposizione tra comuni con più e meno di 15.000 abitanti.
Quanto alla questione "assessori enti politici", il discorso è complesso: secondo la lettera della legge il sindaco avrebbe la più ampia discrezionalità nello scegliere e revocare gli assessori, coerentemente con l'adozione della forma di governo "presidenziale"; nella pratica il sindaco deve tenere conto delle indicazioni delle forze politiche (userei questo termine, invece di partiti, perchè a livello locale ci sono anche liste civiche e sim.). E' vero che tali indicazioni possono essere più o meno stringenti per il sindaco; questa variabilità, però, non dipende tanto dal fatto che la maggioranza sia "monocolore" o di coalizione, perchè se è vero che nel secondo caso il sindaco non può fare a meno di ponderare la presenza in giunta delle varie forze politiche che lo sostengono, anche nel primo caso può essere più o meno influenzato dal partito di appartenza: il vero fattore dell'autonomia del sindaco nei confronti dei partiti riguardo alla scelta degli assessori sta nel suo peso politico e, in particolare, nella capacità di catalizzare sul suo nome un "valore aggiunto" di consenso elettorale rispetto a quello dei partiti della coalizione, fermo resando che, anche in questi casi, non avrà mai un'autonomia totale di scelta nei loro confronti. Marco Piletta (msg) 16:50, 27 giu 2008 (CEST)[rispondi]

Il numero massino di assessori è dodici, non sedici com'era scritto prima. Ho corretto. "La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità"

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