Utente:Puxanto/Sandbox/Norma (diritto)

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La norma giuridica è una regola volta a regolamentare i rapporti intersoggettivi tra soggetti pubblici e/o privati.

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Struttura[modifica | modifica wikitesto]

Tipi di norma[modifica | modifica wikitesto]

la norma speciale[modifica | modifica wikitesto]

Sanzionamenti[modifica | modifica wikitesto]

Modalita di formazione: potere legislativo[modifica | modifica wikitesto]

esecutivo[modifica | modifica wikitesto]

giudiziario e metodi di interpretazione dei giudici[modifica | modifica wikitesto]

Norma regolatrice di fatto giuridico o atto giuridico[modifica | modifica wikitesto]

Norma nei rapporti giuridici[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Per norma giuridica si intende la norma, dotata dei caratteri della generalità e dell'astrattezza, avente la capacità di determinare, in maniera tendenzialmente stabile, l'ordinamento giuridico generale (ossia il diritto oggettivo). Una norma è una proposizione volta a stabilire un comportamento condiviso secondo i valori presenti all'interno di un gruppo sociale e pertanto definito normale. Essa è finalizzata a regolare il comportamento dei singoli appartenenti al gruppo, per assicurare la sua sopravvivenza e perseguire i fini che lo stesso ritiene preminenti.

Caratteristiche delle norme giuridiche[modifica | modifica wikitesto]

In linea generale, la norma giuridica viene assimilata ad una "regola di condotta", ovvero ad un comando, che impone all'individuo un determinato comportamento. Il carattere "coattivo" della norma giuridica è, dunque, imprescindibile. Questo elemento centrale della norma giuridica contribuisce in modo determinante a differenziarla da altri tipi di norme, come quelle morali o religiose, che appartengono ad una sfera non coattiva. L'individuo è libero o meno di assecondare un comando religioso o morale. Può sentirsi perfino obbligato a farlo ma tale obbligo non è generalizzabile. Affini alle norme giuridiche vere e proprie possono considerarsi quelle deontologiche, che appartengono più alla sfera morale, ma che, quando sono inserite in disciplinari di ordini professionali o di associazionni di produttori, possono prevedere anche sanzioni in caso di violazione.

Gli atti o fatti da cui scaturiscono le norme giuridiche costituiscono le fonti del diritto, e, più esattamente, le fonti di produzione giuridica.

Va detto che, in senso lato, possono considerarsi norme anche quelle che mancano dei caratteri della generalità ed astrattezza, le quali, peraltro, non sono prodotte da fonti del diritto ma con atti giuridici in virtù di poteri dalle stesse attribuiti (si tratti di atti privati, come i contratti, o pubblici, come un provvedimento amministrativo o una sentenza).

La norma non va in nessun caso confusa con la legge. Mentre la legge è un atto, la norma è la conseguenza di questo. La legge è una delle fonti del diritto, la norma è diritto. La norma è un comando che si ricava dall'interpretazione delle fonti del diritto. Le norme sono solitamente desumibili da una formulazione linguistica scritta (costituzione, legge, regolamento...) al fine di conferire alla stessa un alto grado di certezza e durevolezza nel tempo.

Diverse dalle norme giuridiche, che prescrivono comportamenti vincolanti per il diritto, sono le norme etiche, morali, sociali, che vincolano solo nel c.d. foro interno (della coscienza) ovvero sotto il profilo meramente sociale, di pura cortesia.

In sintesi si può definire "norma giuridica", una <<prescrizione generale ed astratta che identifica ed enuncia gli interessi vegenti in un gruppo sociale ed appresta le procedure per la loro tutela ed il loro concredo soddisfacimento e della quale, pertanto, deve essere garantita l'osservanza>>.

Tipi di norme giuridiche[modifica | modifica wikitesto]

La più semplice struttura della prescrizione è "A deve B", laddove A è un soggetto, il destinatario della prescrizione, mentre B è l'oggetto della prescrizione, il comportamento dovuto da A. Questa formula identifica quindi la norma giuridica con il comando (imperativo). Gli studi del grande giurista Hans Kelsen, d'impostazione antimperativistica, ribaltano questa concezione della norma e pongono la sanzione in posizione centrale; secondo questa nuova concezione la formula può essere riscritta come "se A, deve essere B", ove A rappresenta l'azione illecita, mentre B configura la sanzione che ne consegue. In questo modo Kelsen vuole asserire che il fatto illecito A è considerato tale solo perché l'ordinamento giuridico ha predisposto una sanzione B per esso e ad esso conseguente. Come detto, questa formula stravolge le vecchie concezioni della norma e per questo è fra i temi principali di dibattito fra i giuristi.

Oggi il significato di norma si è peraltro ampliato, precisamente in due direzioni: attraverso l'abbandono del significato di "normativo" come prescrittivo (precettivo, imperativo) e attraverso la rinuncia al carattere della normalità. Infatti nel linguaggio giuridico "norma" non viene più utilizzato solo per indicare proposizioni prescrittive, ma anche permissive e attributive; tant'è che sono state "scoperte" nuove norme chiamate appunto permissive (negano gli effetti di norme imperative precedenti, quindi danno il permesso esclusivo e momentaneo di fare una cosa prima impedita da un'altra norma), attributive (attribuiscono un potere), privative (tolgono un potere).

Anche riguardo al significato principale, quello appunto di norma come prescrizione, va rilevato che la forza prescrittiva non è esplicata con uguale intensità da tutte le norme giuridiche: esistono infatti norme incondizionate, poiché l'obbligo a cui è sottoposto il destinatario non è subordinato al verificarsi o meno di una condizione, e norme condizionate, nelle quali l'obbligo è invece subordinato ad una condizione. Esistono inoltre norme strumentali che prevedono un comportamento non buono in sé stesso, ma buono al raggiungimento di un dato scopo, e norme finali, che stabiliscono il fine che deve essere raggiunto ma non i mezzi, che sono quindi lasciati a discrezione del destinatario.

Esistono inoltre le direttive, norme non obbliganti ma soltanto accompagnate dall'obbligo di tenerle presenti e di non discostarsene se non per motivi plausibili. Va tenuto presente che nell'ordinamento dell'UE si parla invece di direttive con riferimento ad atti degli organi comunitari che gli stati membri hanno l'obbligo di recepire con leggi ordinarie nazionali e che, in alcuni casi, possono anche produrre effetti diretti negli ordinamenti degli stessi pur in assenza di recepimento.

Vanno anche ricordate le norme dispositive, che integrano o sostituiscono una volontà che sia stata dichiarata in modo incompleto o insufficiente, sicché possono sempre essere derogate dalla diversa volontà delle parti, a differenza delle norme imperative che sono inderogabili.

Un discorso a parte meritano le raccomandazioni, che non sono vere e proprie norme in quanto non danno origine ad un obbligo di uniformarsi ad una statuizione ma, più propriamente, ad un obbligo secondario, cioè quello di prendere le misure necessarie all'attuazione di un obbligo primario. Le raccomandazioni sono tipiche del diritto internazionale.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

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