Utente:Claro48/Sandbox

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L.E.P.: Livelli Essenziali delle Prestazioni[modifica | modifica wikitesto]

I Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, spesso abbreviati con la sigla LEP, sono quelli che l'articolo 117, lettera m) della Costituzione della Repubblica italiana vuole che vengano garantiti su tutto il territorio nazionale. Il compito della loro definizione spetta esclusivamente allo Stato ma la loro realizzazione compete oltre che allo stesso Stato ai diversi Enti locali, ovvero alle Regioni, alle Province ed ai Comuni. Per essere correttamente compresi i LEP vanno necessariamente inquadrati nella vasta e complessa riforma che in Italia, con la legge costituzionale n° 3 del 2001, ha interessato il Titolo V° della Costituzione, ovvero la riforma con cui, abbandonando la concezione sostanzialmente centralistica dell'amministrazione statale, si è passati ad un sistema in cui sono state fortemente potenziate le autonomie locali, ovvero le Regioni, le Province ed i Comuni. Il tutto attuando il principio di sussidiarietà recepito dalla sempre più presente normativa europea. La forte autonomia di cui godono ora le Regioni e gli altri Enti prima ricordati ha tuttavia spinto il legislatore a prevedere una serie di strumenti volti a garantire non solo una sostanziale unità nazionale ma anche la presenza, su tutto il territorio, di servizi capaci di rispondere alle esigenze fondamentali del cittadino, salvaguardando cioè i Livelli Essenziali delle Prestazioni soprattutto nel settore dei diritti civili e sociali. Al momento la legislazione in tema di LEP è ancora carente anche se è stata fatta oggetto di uno specifico disegno di legge nell'ottobre del 2008.

INDIVIDUAZIONE DEI L.E.P.[modifica | modifica wikitesto]

Una corretta determinazione dei L.E.P. parte dall'individuazione dei diritti civili e sociali che si intendono garantire su tutto il territorio nazionale. Questi sembrano potersi ricondurre essenzialmente a tre ambiti: 1) Diritti connessi all'istruzione ed alla formazione; 2)Diritti connessi alla salute ; 3) Diritti connessi all'assistenza sociale.Non è tuttavia corretto il riferimento in astratto a tali diritti bensì, nel nostro caso, occorre individuare puntualmente le prestazioni che si ritiene li possono soddisfare. Quindi , e qui sta il compito del legislatore, bisogna precisare quali siano le prestazioni afferenti alla compiuta realizzazione di un determinato diritto civile e sociale, chi sia il soggetto (od i soggetti) tenuto ad organizzarla e a realizzarla, quale debba essere il livello ritenuto come minimo od essenziale di quella data prestazione e quale debba essere il suo costo standard.Allo Stato quindi compete la definizione dei criteri cui attenersi nel definire il livello minimo atteso: alla Regione ed agli altri soggetti autonomi (Province, Comuni, Istituzioni scolastiche etc.) competerà invece di fornire la prestazione specifica a favore dell'utenza. Nulla impedisce ovviamente a tali ultimi soggetti di ampliare il livello essenziale fornendo prestazioni qualitativamente o quantitativamente superiori. Ciò che è importante è che ,a livello nazionale, non vi siano Regioni nelle quali non si raggiunga il necessario livello minimo. A tal fine lo Stato potrebbe anche prevedere degli interventi finanziari perequativi.

PROBLEMATICHE APERTE[modifica | modifica wikitesto]

Una delle ragioni per cui i L.E.P. tardano a trovare una puntuale definizione è di natura economica. La loro individuazione comporta infatti l'approntamento delle risorse finanziare necessarie per attuarli e garantirli; tali coperture dovrebbero gravare tanto sui soggetti tenuti a fornire le relative prestazioni quanto sullo stesso Stato con finalità perequative. E' quindi solo con la piena attuazione di quanto indicato nell'articolo 119 della Costituzione della Repubblica italiana, attuativo del c.d. "federalismo fiscale", che i L.E.P. potranno avere integrale attuazione.