Utente:Beatrice.Al/Sandbox

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Status giuridico dei robot[modifica | modifica wikitesto]

Per soggettività giuridica si intende la capacità di ogni essere umano di essere soggetto di diritto, che si acquista al momento della nascita e comporta la titolarità di diritti e doveri. La personalità giuridica, invece, viene accordata dal legislatore ad enti dotati di determinate caratteristiche, che diventano in questo modo soggetti di diritto. Il riconoscimento della soggettività giuridica per le persone e l'attribuzione della personalità giuridica agli enti sono due meccanismi per considerare soggetto di diritto una persona/entità che diventa in questo modo centro unitario di imputazione[1] e titolare di situazioni giuridiche soggettive. In astratto, quindi, lo status giuridico può essere accordato anche a soggetti diversi dalle persone fisiche, e quindi potenzialmente anche ai robot. Si ritiene possibile inquadrare i robot tra i soggetti di diritto, in quanto l'attribuzione di posizioni giuridiche soggettive spetta ai singoli ordinamenti che hanno la libertà di imputarle anche a esseri non umani ed a enti[2].

Soggettività tributaria[modifica | modifica wikitesto]

Nell'ordinamento italiano, in ambito tributario, il concetto di soggettività viene in rilievo per individuare il soggetto passivo del tributo. Presupposto dell'imposizione fiscale è la capacità contributiva, prevista dall'articolo 53 della Costituzione italiana. La nozione di soggettività passiva nel diritto tributario è quindi più ampia di quella di personalità giuridica in ambito civilistico, tanto da comprendere le persone fisiche, le persone giuridiche e tutti quegli enti idonei a manifestare il presupposto d'imposta[3]. La Corte Costituzionale italiana ha sottolineato in più sentenze[4][5][6][7] che la capacità contributiva può essere individuata dal legislatore in qualunque indice di ricchezza, salvo però il controllo di costituzionalità in materia di arbitrarietà e irrazionalità della misura dell’imposizione da parte della stessa Corte Costituzionale. Secondo parte della dottrina, per riconoscere la capacità contributiva dei robot il legislatore dovrebbe definire la fattispecie imponibile sia in senso oggettivo che in senso soggettivo. Ammettendo che il robot venga considerato una situazione giuridica di carattere soggettivo, affinché il tributo possa essere preteso, occorre capacità contributiva. Il legislatore potrebbe apprezzare la capacità contributiva in maniera diversa privilegiando ora il valore patrimoniale del robot, ora la produzione del reddito derivante dalla sua attività, ora il risparmio di spesa che consente l'utilizzo del robot[8].

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Hans Kelsen, La dottrina pura del diritto, a cura di Mario G. Losano, Einaudi, 2021, ISBN 978-88-06-25036-2, OCLC 1334558930. URL consultato il 14 novembre 2022.
  2. ^ Giancarlo Taddei Elmi, Francesco Romano, Robotica: tra etica e diritto (PDF), su ittig.cnr.it, 2010.
  3. ^ art. 73 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, su brocardi.it. URL consultato il 15 novembre 2022.
    «si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo»
  4. ^ Corte cost. n. 178 del 7 luglio 1986, su giurcost.org. URL consultato il 15 novembre 2022.
  5. ^ Corte cost. n. 400 del 19 novembre 1987, su giurcost.org. URL consultato il 15 novembre 2022.
  6. ^ Corte cost. n. 143 del 4 maggio 1995, su cortecostituzionale.it. URL consultato il 15 novembre 2022.
  7. ^ Corte cost. n. 362 del 26 luglio 2000, su cortecostituzionale.it. URL consultato il 15 novembre 2022.
  8. ^ Antonio Uricchio, Intelligenza Artificiale e diritto Robot tax: modelli di prelievo e prospettive di riforma, su online.leggiditalia.it. URL consultato il 14 novembre 2022.