Regio decreto del 10 settembre 1923, n. 1955
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Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 1955. | |
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Stato | Regno d'Italia |
Tipo legge | regio decreto |
Legislatura | XXVI |
Promulgazione | 28 settembre 1923 |
Testo | |
Normattiva |
Il regio decreto del 10 settembre 1923, n. 1955 è un regio decreto del Regno d'Italia che introdusse una disciplina generale dell'orario di lavoro.
Ambito di applicazione[modifica | modifica wikitesto]
La normativa non è applicabile ai lavoratori che fanno parte del personale navigante, del settore impiegatizio e agli agenti ed operai, di ruolo od avventizi, addetti a pubblici uffici o servizi.[1]
Ore di lavoro[modifica | modifica wikitesto]
Il legislatore prevede un massimo di otto ore lavorative giornaliere o quarantotto settimanali. E' consentito superare tali limiti, previa autorizzazione, solo per i settori industriali caratterizzati da stagionalità o a ciclo continuo, purché la media annua delle ore lavorate non superino la media di quarantotto ore settimanali.[2]
Note[modifica | modifica wikitesto]
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 1955, su normattiva.it.