Privilegio petrino

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Per privilegio petrino (can. 1148) si intende quella speciale autorità vicaria di cui gode ancora il Romano Pontefice, quale successore di Pietro, in forza della quale un matrimonio può essere sciolto in favore della fede (c.d. «favor fidei»), analogamente a quanto si verifica con il privilegio paolino. Tale possibilità di scioglimento si configura nei casi di matrimoni intercorsi tra un infedele e una parte cristiana battezzata in una confessione non cattolica, anche in caso di consumazione (che non hanno perciò carattere sacramentale, come lo hanno invece quelli tra due persone battezzate nella Chiesa cattolica), allorquando la parte convertita al cattolicesimo non possa più convivere con l'altra.

A tale potere del Pontefice si ricollega, in via similare, quello relativo allo scioglimento delle unioni poligamiche o poliandriche. In tal modo, l'uomo che abbia più mogli tutte non battezzate che si converta al cattolicesimo dovrebbe rimanere con la prima di esse. Tuttavia, qualora ciò risulti difficile, può trattenere con sé quella che preferisce, abbandonando le altre. Analogamente nel caso della donna che abbia più mariti e che successivamente si converta alla fede cattolica.

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