Principio di offensività

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Lo stesso argomento in dettaglio: Offensività.

Il principio di offensività è un elemento essenziale della concezione liberal-democratica del reato, insieme al principio di materialità e al principio di colpevolezza.

Escluderebbe la punibilità di fatti in cui manca una effettiva lesione del bene giuridico protetto.

Lo stesso principio si contrappone all'esigenza che a volte sussiste di prevenire anticipatamente la lesione di un bene giuridico, punendo anche la sola condotta del soggetto.

es.: casi di tipicità apparente, quali il furto di un acino d'uva o di un chiodo, i falsi grossolani o innocui.

Il brocardo di riferimento è nullum crimen sine iniuria: il reato deve quindi caratterizzarsi nell'offesa ad un bene giuridico. Il principio di offensivita si desume dall'art. 49 comma 2, che esclude la punibilità del reato impossibile, e dagli art. 25 e 27 Cost. Si è quindi in base a ciò affermato che la nozione di reato tipico ricomprende, insieme con altri requisiti, l'offesa del bene tutelato.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • BIANCHINI Ivano, Ingiuria, offensività, scriminante del diritto di critica, Macerata, 2006, pag 298.
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