Portale:Diritto/evidenza

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Evidenza

Indulto

L'indulto è una causa di estinzione della pena prevista dall'art. 174 CP. È un provvedimento generale di clemenza, che si applica per ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale.

Caratteristiche

L'indulto in senso proprio è un provvedimento con il quale il legislatore commuta parte della pena per i reati commessi fino alla data stabilita nella legge di concessione del beneficio. La Costituzione richiede dal 2006 la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Per l’applicazione dell’indulto è competente il giudice dell’esecuzione, il quale procede senza formalità, secondo la procedura de plano prevista anche per l’amnistia.

Differenza con provvedimenti simili

L'indulto è un provvedimento di indulgenza a carattere generale e si differenzia dall'amnistia perché si limita ad estinguere in tutto od in parte la pena principale, che viene in tutto o in parte condonata oppure commutata in altra specie di pena consentita dalla legge .