Discussione:XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana

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Spostamento[modifica wikitesto]

Si richiedeva di {{C}}ontrollare il titolo della voce in considerazione del fatto che un'ordinanza della Corte costituzionale, citata nel corpo dell'articolo, chiarisce che la disposizione in oggetto non ha natura transitoria e va qualificata soltanto «finale».

Il rilievo è giusto, ma non è possibile attuare lo spostamento suggerito al titolo XII disposizione finale della Costituzione italiana, poiché l'ultima sezione della Costituzione ha nome complessivo di «Disposizioni transitorie e finali», e a questo occorre fare riferimento.

A questo infatti fa riferimento la Corte costituzionale, quando nel dispositivo dell'ord. 323/1988 chiama la norma «XII Disposizione finale delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione». Buon senso suggerisce, però, di evitare un simile titolo. Circa la natura non transitoria della norma, basta ampliare la nota all'incipit, come mi accingo a fare. --Erinaceus (msg) 10:43, 3 gen 2014 (CET)[rispondi]

P.S. Ovviamente, è pressoché inutile rendere conto dello spostamento "Dodicesima" > "XII".