Discussione:Seulo

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Questa voce rientra tra gli argomenti trattati dal progetto tematico sottoindicato.
Puoi consultare le discussioni in corso, aprirne una nuova o segnalarne una avviata qui.
Comuni italiani
ncNessuna informazione sull'accuratezza dei contenuti. (che significa?)
ncNessuna informazione sulla scrittura. (che significa?)
ncNessuna informazione sulla presenza di fonti. (che significa?)
DGravi problemi relativi alla dotazione di immagini e altri supporti grafici nella voce. Mancano molti file importanti per la comprensione del tema, alcuni essenziali. (che significa?)


modificato in base alla l.r. 10/2003 sardegna

Provincia di Cagliari?[modifica wikitesto]

Seulo appartene alla provincia di Nuoro. Jpm2112 04:10, 19 mar 2007 (CET)[rispondi]

Con l'istituzione delle 4 nuove province sarde Seulo, che precedentemente apparteneva alla provincia di Nuoro, è uno di quei comuni che è passato sotto la giurisdizione della provincia di Cagliari
--eiena 10:43, 20 mar 2007 (CET)[rispondi]

Seulo non può confinare con Mogoro..troppo distante vedi cartina Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 82.91.13.182 (discussioni · contributi) 13:13, 12 set 2011 (CEST).[rispondi]

✔ Fatto, grazie della segnalazione --Alex10 msg 11:57, 13 set 2011 (CEST)[rispondi]

Seulo da oggi 11/03/2022 è in provincia di Nuoro,vista la legge approvata su enti locali . Martinpesc66 (msg) 21:47, 11 mar 2022 (CET)[rispondi]

Non ancora, l'iter della L.R. 7/21, congelato con l'impugnazione della stessa da parte del Governo, non è ancora completo. Nelle prossime settimane/mesi, come la riforma entrerà effettivamente in vigore, si aggiorneranno tutte le voci interessate dal nuovo schema provinciale. Ancora un po' di pazienza ;) --Alex10 - msg 21:54, 11 mar 2022 (CET)[rispondi]


Seulo è in provincia di Nuoro,
Consiglio Regionale della Sardegna

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 3 Art. 5 Province del Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e modifi- ca della circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro 1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), le circoscrizioni territoriali delle Province del Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano, risultano così composte: a) la circoscrizione territoriale della Provincia del Nord-Est Sardegna, con capoluogo nei Comuni di Olbia e Tempio, è composta dai seguenti Comuni: Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, i quali sono conseguentemente esclusi dalla circoscrizione territoriale della soppressa Provincia di Sassari; b) la circoscrizione territoriale della Provincia dell'Ogliastra con capoluogo nei Comuni di Tortolì e Lanusei è composta dai seguenti Comuni: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai e Villagrande Strisaili, i quali sono conseguentemente esclusi dalle circoscrizioni territoriali della Provincia di Nuoro e della soppressa Provincia del Sud Sardegna; c) la circoscrizione territoriale della Provincia del Sulcis Iglesiente, con capoluogo nei Comuni di Carbonia e Iglesias, è composta dai seguenti Comuni: Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio, i quali sono conseguentemente esclusi dalla circoscrizione territoriale della soppressa Provincia del Sud Sardegna; d) la circoscrizione territoriale della Provincia del Medio Campidano, con capoluogo nei Comuni di Sanluri e Villacidro è composta dai seguenti Comuni: Arbus, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca, i quali sono conseguentemente esclusi dalla circoscrizione territoriale della soppressa Provincia del Sud Sardegna. 2. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), la circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro risulta composta dai Comuni di: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Desulo, Dorgali, Dualchi, Fonni, Gadoni, Galtellì, Gavoi, Irgoli, Lei, Loculi, Lodé, Lodine, Lula, Macomer, Mamoiada, Meana Sardo, Noragugume, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Ortueri, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, Sarule, Seulo, Silanus, Sindia, Siniscola, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara e Torpè. Art. 6 Accertamento della volontà dei territori interessati

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dello schema di riforma

Martinpesc66 (msg) 17:20, 21 dic 2022 (CET)[rispondi]

Vi preghiamo di correggere grazie Martinpesc66 (msg) 17:21, 21 dic 2022 (CET)[rispondi]

Legge regionale 7 12/4/21

2021 - 7 - 6-20-155-176 LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2021, N. 7 Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali Capo I Riassetto territoriale, accertamento della volontà dei territori interessati, Unioni di province Art. 1 Finalità 1. La presente legge, nell'esercizio della competenza legislativa di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), dello Statuto speciale per la Sardegna, in attuazione degli articoli 5 e 114 della Costituzione, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e in armonia con quanto previsto dalla Carta europea dell'autonomia locale, riforma la disciplina dell'assetto degli enti di area vasta della Sardegna in coerenza con le identità storico-culturali dei singoli territori, al fine di realizzare un equilibrio territoriale tra le diverse aree della Regione e di promuovere opportunità di sviluppo e di crescita uniformi e omogenee nell'Isola. Art. 2 Riforma dell'assetto territoriale complessivo 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è riformato l'assetto territoriale complessivo definito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) secondo quanto disposto dal presente articolo: a) è istituita la Città metropolitana di Sassari con le finalità generali previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni); b) è modificata la circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Cagliari; c) sono istituite le Province del Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano; d) è modificata la circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro. 2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, sono soppresse le Province di Sassari e del Sud Sardegna.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 2 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale aggiorna lo schema di riforma dell'assetto territoriale della Regione che risulta articolato nelle Città metropolitane di Cagliari e Sassari e nelle Province di Nuoro, Oristano, Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano. Lo schema, determinato in base a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). Art. 3 Città metropolitana di Sassari 1. Fanno parte della città metropolitana di Sassari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), oltre al Comune di Sassari, i seguenti Comuni: Alghero, Anela, Ardara, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Bultei, Bulzi, Burgos, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Nule, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba e Villanova Monteleone. 2. Alla Città metropolitana di Sassari sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, le funzioni in capo alla soppressa Provincia di Sassari e le funzioni provinciali attribuite alle unioni di comuni fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 4 Modifica della circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Cagliari 1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), fanno parte della Città metropolitana di Cagliari, oltre ai comuni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016, anche i Comuni di Armungia, Ballao, Barrali, Burcei, Castiadas, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Donori, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Isili, Mandas, Monastir, Muravera, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pimentel, Sadali, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sant'Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serri, Seui, Siliqua, Silius, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Ussana, Vallermosa, Villanova Tulo, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor e Villaspeciosa. 2. Con riferimento alla modifica della circoscrizione territoriale di cui al comma 1, alla Città metropolitana di Cagliari sono attribuite le funzioni in capo alla soppressa Provincia del Sud Sardegna e le funzioni provinciali attribuite alle unioni di comuni fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 3 Art. 5 Province del Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e modifi- ca della circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro 1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), le circoscrizioni territoriali delle Province del Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano, risultano così composte: a) la circoscrizione territoriale della Provincia del Nord-Est Sardegna, con capoluogo nei Comuni di Olbia e Tempio, è composta dai seguenti Comuni: Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, i quali sono conseguentemente esclusi dalla circoscrizione territoriale della soppressa Provincia di Sassari; b) la circoscrizione territoriale della Provincia dell'Ogliastra con capoluogo nei Comuni di Tortolì e Lanusei è composta dai seguenti Comuni: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai e Villagrande Strisaili, i quali sono conseguentemente esclusi dalle circoscrizioni territoriali della Provincia di Nuoro e della soppressa Provincia del Sud Sardegna; c) la circoscrizione territoriale della Provincia del Sulcis Iglesiente, con capoluogo nei Comuni di Carbonia e Iglesias, è composta dai seguenti Comuni: Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio, i quali sono conseguentemente esclusi dalla circoscrizione territoriale della soppressa Provincia del Sud Sardegna; d) la circoscrizione territoriale della Provincia del Medio Campidano, con capoluogo nei Comuni di Sanluri e Villacidro è composta dai seguenti Comuni: Arbus, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca, i quali sono conseguentemente esclusi dalla circoscrizione territoriale della soppressa Provincia del Sud Sardegna. 2. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), la circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro risulta composta dai Comuni di: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Desulo, Dorgali, Dualchi, Fonni, Gadoni, Galtellì, Gavoi, Irgoli, Lei, Loculi, Lodé, Lodine, Lula, Macomer, Mamoiada, Meana Sardo, Noragugume, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Ortueri, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, Sarule, Seulo, Silanus, Sindia, Siniscola, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara e Torpè. Art. 6 Accertamento della volontà dei territori interessati 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dello schema di riforma dell'assetto territoriale di cui all'articolo 2, comma 3, ciascun comune di cui all'articolo 3, comma 1,

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 4 all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5 può esercitare l'iniziativa per il distacco rispettivamente dalla città metropolitana o dalla provincia nella quale è incluso sulla base dello schema di assetto territoriale, con deliberazione del rispettivo consiglio comunale adottata all'unanimità e optare per l'accorpamento alla circoscrizione territoriale di una città metropolitana o di una provincia limitrofa; deve essere garantita la continuità territoriale tra il comune che esercita l'iniziativa di distacco e l'ente al quale si chiede di aderire. La deliberazione del consiglio comunale è immediatamente comunicata alla Giunta regionale. 2. Si procede a referendum consultivo delle popolazioni dei comuni che hanno esercitato l'iniziativa per il distacco qualora i rispettivi consigli comunali abbiano deliberato senza raggiungere l'unanimità; in tal caso la deliberazione del consiglio comunale è immediatamente comunicata alla Giunta regionale e entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione con proprio decreto indìce, in un'unica tornata per tutti i comuni interessati, i referendum e i relativi comizi che devono svolgersi entro i trenta giorni successivi all'indizione. Per la disciplina relativa all'avviso agli elettori si applica l'articolo 24 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni). 3. Si procede in ogni caso a referendum consultivo qualora vi faccia richiesta almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; in tal caso, il deposito delle relative richieste con l'allegata documentazione deve avvenire presso gli uffici del comune entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1; entro i successivi cinque giorni gli uffici del comune, verificata l'iscrizione alle liste elettorali dei soggetti richiedenti il referendum, trasmettono le richieste all'Ufficio regionale del referendum di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna); l'Ufficio regionale del referendum, scaduto il termine per la trasmissione delle richieste, verifica, entro i quarantacinque giorni successivi, le operazioni di computo e controllo di regolarità delle firme e la sussistenza dei requisiti di continuità territoriale di cui al comma 1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione delle operazioni di verifica da parte dell'Ufficio regionale del referendum, il Presidente della Regione con proprio decreto indìce, in un'unica tornata per tutti i comuni interessati, i referendum e i relativi comizi che devono svolgersi entro i successivi trenta giorni. 4. Il quesito o i quesiti da sottoporre a referendum espressi in un'unica scheda sono indicati, sulla base delle formule stabilite ai sensi del comma 6, nella deliberazione del consiglio comunale o nella richiesta di referendum da parte degli elettori nel caso in cui il consiglio comunale non abbia deliberato entro il termine di cui al comma 1. La proposta sottoposta a referendum è approvata se partecipa al voto la metà più uno degli aventi diritto e se ottiene la risposta affermativa della maggioranza dei voti validi. 5. Entro trenta giorni dalla data di svolgimento dei referendum o dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la loro richiesta in caso di mancanza di istanze, la Giunta regionale conferma lo schema di riforma dell'assetto territoriale di cui all'articolo 2, comma 3 o lo approva con le modifiche derivanti dalle volontà espresse dei consigli comunali o del corpo elettorale. Lo schema di riforma dell'assetto territoriale definitivo è pubblicato nel BURAS entro cinque giorni dalla data di approvazione. 6. Per quanto non previsto dalla presente legge, il referendum si svolge secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi terzo e quarto, all'articolo 6, comma ottavo, all'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 1957 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, agli articoli, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 della legge regionale n. 58

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 5 del 1986 in quanto compatibili. Ove tali disposizioni prevedano quesiti e voti affermativi e negativi il riferimento deve intendersi alle formule alternative poste in votazione. Il modello della scheda per il referendum, le formule alternative da porre in votazione, il modello dei fogli per la raccolta delle firme, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 7 Unioni di province 1. Le province possono associarsi in unioni di province. 2. L'unione delle province è costituita da province contermini, fino ad un massimo di tre, per la gestione associata di funzioni e servizi. 3. Ogni provincia può far parte di una sola unione di province. Le unioni di province possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con le singole province. 4. Entro novanta giorni dall'adozione dell'atto costitutivo gli amministratori straordinari di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016 approvano lo schema di statuto che definisce gli organi, la sede legale, le modalità di funzionamento, le funzioni e i servizi da esercitare in forma associata. Entro i successivi due anni lo statuto dell'unione è approvato dai consigli provinciali partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. 5. All'unione sono conferite dalle province partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'unione di province non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dalle singole province partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. Le province possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di cui fanno parte. Capo II Modifiche della legge regionale n. 2 del 2016 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) Art. 8 Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2016 (Oggetto e finalità) 1. L'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2016 è così modificato: a) al comma 3 le parole "la città metropolitana" sono sostituite con le parole "le città metropolitane"; b) al comma 6 le parole "della città metropolitana" sono sostituite con le parole "delle città metropolitane".

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 6 Art. 9 Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2016 (Definizioni) 1. L'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2016 è così modificato: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "per "b) città metropolitana" l'ente locale di cui all'articolo 114 della Costituzione"; b) le lettere e) e g) del comma 1 sono abrogate; c) alla lettera f) del comma 1 le parole "a seguito della definitiva soppressione delle province" sono soppresse; d) alla lettera h) le parole "di Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia Tempio" sono soppresse. Art. 10 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2016 (Politiche regionali) 1. All'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 2 del 2016, le parole "e delle zone omogenee" sono soppresse. Art. 11 Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016 (Ambiti territoriali strategici e programmazione regionale) 1. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016, le parole "la città metropolitana di Cagliari" sono sostituite con le parole "le città metropolitane". Art. 12 Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016 (Unioni di comuni) 1. All'articolo 7, della legge regionale n. 2 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, primo periodo, le parole "della Città metropolitana di Cagliari" sono sostituite con le parole "delle Città metropolitane"; b) la lettera c) del comma 3 è abrogata. Art. 13 Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2016 (Rete metropolitana) 1. L'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2016 è abrogato.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 7 Art. 14 Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016 (Finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni) 1. Alla lettera a), del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016 sono appor- tate le seguenti modifiche: a) le parole "della città metropolitana" sono sostituite dalle parole "delle città metropolitane"; b) le parole "fino al loro superamento" sono soppresse. Art. 15 Modifiche della rubrica del titolo III e del capo I del titolo III della legge regionale n. 2 del 2016 1. Il titolo III della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente: "Titolo III (Città metropolitane, norme transitorie in materia di province e in materia di polizia locale)". 2. Il capo I del titolo III della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente: "Norme per l'istituzione delle città metropolitane". Art. 16 Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2016 (Funzioni della Città metropolitana) 1. L'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2016 è così modificato: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Funzioni delle città metropolitane della Sardegna"; b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: ", e la eventuale soluzione dei conflitti, il riparto dei beni, e i rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Sassari e i comuni limitrofi.". Art. 17 Modifica dell'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2016 (Decentramento e partecipazione) 1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini del decentramento delle funzioni comunali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), che prevede il mantenimento della Municipalità di Pirri ed il mantenimento della Municipalità della Nurra nel Comune di Sassari, con funzioni e organizzazione disciplinate dagli statuti comunali. ".

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 8 Art. 18 Modifica dell'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016 (Riordino delle circoscrizioni provinciali) 1. L'articolo 24 è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il territorio della Sardegna, ad eccezione di quello delle città metropolitane è suddiviso nelle province riconosciute dallo statuto e dalla legge."; b) il quarto e il quinto periodo del comma 7, dalle parole "Laddove nelle province" fino alle parole "presenti nella provincia", sono abrogati. Art. 19 Modifica dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016 (Circoscrizioni provinciali) 1. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016 è abrogato. Art. 20 Modifica dell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2016 (Presidente) 1. Al comma 1, dell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2016 le parole "assicurando adeguata rappresentanza alle zone omogenee per sovraintendere alle funzioni di cui all'articolo 25, comma 3" sono soppresse. Art. 21 Modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale) 1. Il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016, è abrogato. Art. 22 Modifica dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016 (Funzioni) 1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, le parole "e fino alla loro definitiva soppressione", sono soppresse.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 9 Capo III Norme transitorie Art. 23 Successione e fase transitoria 1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale provvede agli adempimenti inerenti all'istituzione della Città metropolitana di Sassari e delle Province del Nord-Est Sardegna dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e delle modifiche alle circoscrizioni territoriali della Città metropolitana di Cagliari e della Provincia di Nuoro. Tali adempimenti comprendono la disciplina della successione, ciascuno per la parte relativa al proprio territorio: a) della Città metropolitana di Sassari e della Provincia del Nord-Est Sardegna alla Provincia di Sassari; b) della Provincia dell'Ogliastra alla Provincia di Nuoro e alla soppressa Provincia del Sud Sardegna; c) delle Province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e della Città metropolitana di Cagliari alla soppressa Provincia del Sud Sardegna. 2. La successione di cui al comma 1 comprende i rapporti riguardanti il personale, il patrimonio e le risorse strumentali e finanziarie nei quali gli enti di nuova istituzione succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a far data dai rispettivi subentri. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Gli adempimenti di cui al presente comma riguardano anche la successione della Città metropolitana di Sassari nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Rete metropolitana di Sassari alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, approva i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali, organizzative e dei procedimenti e contratti in essere connessi all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferiti agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, e quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento; si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4, dell'articolo 70 della legge regionale n. 2 del 2016. 4. Entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, nomina l'amministratore straordinario delle Province di Nuoro, Oristano, del Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano i quali restano in carica fino all'insediamento degli organi di governo la cui elezione deve svolgersi entro il 31 dicembre 2021 anche in caso di eventuale svolgimento del referendum di cui all'articolo 6. Le disposi- zioni del presente comma hanno carattere transitorio; decorso il termine del 31 dicembre 2021 si ap- plicano le norme di cui al titolo III della legge regionale n. 2 del 2016. Si applica alla Città metropoli- tana di Sassari il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2016 e il termine per assumere le funzioni di sindaco metropolitano decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 10 5. Per gli adempimenti inerenti le modifiche territoriali e amministrative della Città metropoli- tana di Cagliari e per lo svolgimento delle attività connesse alla successione prevista, relativamente alla frazione del territorio appartenente alla soppressa provincia del Sud Sardegna, che è accorpata alla circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Cagliari ai sensi dell'articolo 4, la Giunta regio- nale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, nomina un commissario straor- dinario che dura in carica fino al 31 dicembre 2021. 6. Nelle more dell'effettivo subentro degli enti di cui all'articolo 2 nelle funzioni loro attribuite a seguito della riforma dell'assetto territoriale complessivo, gli adempimenti relativi alla programma- zione e all'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione territoriale restano in capo ai soggetti attuatori individuati nei relativi accordi di programma. 7. Gli articoli 18 (Successione e fase transitoria), 19 (Statuto e organi della città metropolitana), 20 (Sindaco metropolitano), 21 (Consiglio metropolitano e conferenza metropolitana) della legge regionale n. 2 del 2016 si applicano, in quanto compatibili, alla istituzione ed al funzionamento della Città metropolitana di Sassari; il rinvio al comma 2, lettera f) dell'articolo 18 della legge regionale n. 2 del 2016, deve intendersi riferito alle società in house della soppressa Provincia di Sassari. 8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale della di- fesa dell'ambiente nomina le Commissioni per l'abilitazione per l'esercizio della caccia, di cui all'arti- colo 43 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), sulla base delle nuove perimetrazioni territoriali. Capo IV Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo Art. 24 Modifica dell'articolo 40 della legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo - funzio- ni della Regione. Norma transitoria 1. Nelle more della riforma degli enti locali della Sardegna e dell'attribuzione delle funzioni alle province, l'articolo 40 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) è sostituito dal seguente: "Art. 40 (Demanio marittimo. Funzioni della Regione) 1. Spetta alla Regione la disciplina e, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, l'adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali. 2. Spettano inoltre alla Regione: a) il rilascio di tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato; b) il rilascio delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regio- nale.".

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 11 Art. 25 Modifiche dell'articolo 41 della legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo - funzioni dei comuni 1. All'articolo 41 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1, lettere a), b) e c) è sostituito dal seguente: "1. Sono attribuite ai comuni le sole funzioni in materia di elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali."; b) la lettera c bis) del comma 1, aggiunta dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017 n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994) è abrogata. Capo V Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali, norma finanziaria ed entrata in vigore Art. 26 Svolgimento ed indizione delle consultazioni elettorali comunali per l'anno 2021 1. In considerazione della situazione eccezionale determinata dall'epidemia da Covid-19, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste nel territorio della Sardegna per il turno annuale ordinario, limitatamente all'anno 2021, si tengono in una domenica e successivo lunedì compresi tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali). 2. Sono inserite nel turno di cui al comma 1 anche le elezioni nei comuni in cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni sono verificate entro il settimo giorno precedente a quello in cui la Giunta regionale convoca i comizi elettorali. Art. 27 Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 796.000 per l'anno 2021 e in euro 835.000 annui a decorrere dall'anno 2022 (missione 18 - programma 01 - titolo 1). 2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 median- te pari utilizzo dell'accantonamento "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove dispo-

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 12 sizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2021-2023 e, a decorrere dall'anno 2024, con leg- gi annuali di bilancio regionale., 3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2021-2023 sono apportate le seguenti variazioni: SPESA in aumento missione 18 - programma 01 - titolo 1 2021 euro 2022 euro 2023 euro in diminuzione 796.000 835.000 835.000 missione 20 - programma 03 - titolo 1 2021 euro 796.000 2022 euro 835.000 2023 euro 835.000. Art. 28 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS.

Martinpesc66 (msg) 17:22, 21 dic 2022 (CET)[rispondi]

Ciao [@ Martin Pescatore], Seulo non è ancora in provincia di Nuoro, vale quanto detto in primavera, se ne parlerà non prima del 2023 (ma sull'Unione Sarda tempo fa si ipotizzava l'entrata a regime della riforma nel 2025). In ogni caso prima si dovranno tenere degli ulteriori referendum, quindi a tempo debito aggiorneremo la voce quando Seulo sarà davvero in provincia di Nuoro. Oggi no, è ancora nella provincia del Sud Sardegna, la legge regionale 7/21 non è stata ancora applicata. Un saluto! --Alex10 - msg 18:12, 21 dic 2022 (CET)[rispondi]
Penso tu stia prendendo un abbaglio,seulo è già in provincia di Nuoro. La legge è in vigore e Seulo è posto dopo referendum del 2017,e modifica legge del 2021 aprile,dopo pubblicazione su buras. cerca articolo 6 Martinpesc66 (msg) 19:46, 21 dic 2022 (CET)[rispondi]
soppressa Provincia del Sud Sardegna. 2. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), la circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro risulta composta dai Comuni di: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Desulo, Dorgali, Dualchi, Fonni, Gadoni, Galtellì, Gavoi, Irgoli, Lei, Loculi, Lodé, Lodine, Lula, Macomer, Mamoiada, Meana Sardo, Noragugume, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Ortueri, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, Sarule, Seulo, Silanus, Sindia, Siniscola, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara e Torpè. Art. 6 Accertamento della volontà dei territori interessati 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dello schema di riforma dell'assetto territoriale di cui all'articolo 2, comma 3, ciascun comune di cui all'articolo 3, comma 1,

Martinpesc66 (msg) 19:55, 21 dic 2022 (CET)[rispondi]

Le circoscrizioni territoriali definite dalla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 coincidono, salvo minime modifiche, con le circoscrizioni territoriali i suddetti otto enti: la circoscrizione territoriale della città metropolitana di Sassari (art. 3, comma 1) è costituita dai medesimi 66 comuni della ex provincia 2005-2015 di Sassari; la circoscrizione territoriale della città metropolitana di Cagliari (art. 4, comma 1) è costituita dai medesimi comuni della ex provincia 2005-2015 di Cagliari (tranne il comune di Seulo, aggregato alla provincia di Nuoro) e i comuni di Seui e Genoni (nell'assetto 2005-2015 aggregati rispettivamente alle province di Ogliastra e Oristano); la circoscrizione territoriale della provincia del Nord-Est Sardegna (art. 5, comma 1, lett. a)) è costituita dai medesimi 26 comuni della ex provincia 2005-2015 di Olbia Tempio; la circoscrizione territoriale della provincia dell'Ogliastra (art. 5, comma 1, lett. b)) è costituita da medesimi 21 comuni della ex provincia 2005-2015 dell'Ogliastra (ad eccezione del comune di Seui, ora aggregato alla città metropolitana di Cagliari); la circoscrizione territoriale della provincia del Sulcis Iglesiente (art. 5, comma 1, lett. c)) è costituita dai medesimi 23 comuni della ex provincia 2005-2015 di Carbonia-Iglesias; la circoscrizione territoriale della provincia del Medio Campidano (art. 5, comma 1, lett. d)) è costituita dai medesimi 28 comuni della ex provincia 2005-2015 del Medio Campidano (inizialmente denominata Villacidro-Sanluri); la circoscrizione territoriale della provincia di Nuoro (art. 5, comma 2) risulta costituita dai medesimi 52 comuni della ex provincia 2005-2015 di Nuoro ed il comune di Seulo (nell'assetto 2005-2015 aggregato alla ex provincia 2005-2015 di Cagliari, poi alla città metropolitana); la circoscrizione territoriale della provincia di Oristano non viene modificata. Martinpesc66 (msg) 20:19, 21 dic 2022 (CET)[rispondi]


Nessun abbaglio [@ Martinpesc66], è come ti dico io (si tratta oltretutto di un tema piuttosto noto a livello di politica regionale): nel caso non lo sapessi dopo poco tempo dalla pubblicazione della legge nel Buras la stessa è stata impugnata dal governo Draghi [1], congelando di fatto il processo e mandando a monte le tempistiche di parte delle procedure (specie nei territori in zone di confine interprovinciale come Seulo, che per legge potevano già esprimersi per cambiare la provincia di destinazione). La sentenza, favorevole alla Regione, è arrivata solo a marzo 2022 [2]. Da allora niente è stato fatto ad oggi a livello di giunta regionale per riprendere l'iter di attuazione della legge regionale 7/21 (che richiede oltre ai già citati referendum come minimo una nuova legge per ricalendarizzare i vari adempimenti), tanto che la Provincia del Sud Sardegna è ancora viva e vegeta e nel pieno dei suoi poteri [3] , mentre se quella legge fosse effettivamente stata applicata non esisterebbe più (e io stesso ti scriverei da un'altra provincia).Questo articolo su La Nuova spiega bene tutto. Ripeto, quando la riforma sarà attuata si aggiorneranno tutte le voci a tema, non prima. Buona serata, un saluto! --Alex10 - msg 20:33, 21 dic 2022 (CET)[rispondi]


Collegamenti esterni modificati[modifica wikitesto]

Gentili utenti,

ho appena modificato 1 collegamento/i esterno/i sulla pagina Seulo. Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:

Fate riferimento alle FAQ per informazioni su come correggere gli errori del bot

Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 07:48, 9 apr 2018 (CEST)[rispondi]

Collegamenti esterni modificati[modifica wikitesto]

Gentili utenti,

ho appena modificato 1 collegamento esterno sulla pagina Seulo. Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:

Fate riferimento alle FAQ per informazioni su come correggere gli errori del bot.

Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 23:30, 31 lug 2019 (CEST)[rispondi]

Seulo rientra in prov. di Nuoro … come da legge 2021,da collegato approvato il 05/09/2023[modifica wikitesto]

Ancora la legge 7/21

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 24

Data di pubblicazione: 15 aprile 2021

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte prima Leggi regionali

Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Capo I

Riassetto territoriale, accertamento della volontà dei territori interessati, Unioni di province

Art. 1

Finalità

1

  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. La presente legge, nell'esercizio della competenza legislativa di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), dello Statuto speciale per la Sardegna, in attuazione degli articoli 5 e 114 della Costituzione, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e in armonia con quanto previsto dalla Carta europea dell'autonomia locale, riforma la disciplina dell'assetto degli enti di area vasta della Sardegna in coerenza con le identità storico-culturali dei singoli territori, al fine di realizzare un equilibrio territoriale tra le diverse aree della Regione e di promuovere opportunità di sviluppo e di crescita uniformi e omogenee nell'Isola.

Art. 2

Riforma dell'assetto territoriale complessivo

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è riformato l'assetto territoriale complessivo definito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) secondo quanto disposto dal presente articolo:

a) è istituita la Città metropolitana di Sassari con le finalità generali previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni);

b) è modificata la circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Cagliari;

c) sono istituite le Province del Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano;

d) è modificata la circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro.

2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, sono soppresse le Province di Sassari e del Sud Sardegna.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale aggiorna lo schema di riforma dell'assetto territoriale della Regione che risulta articolato nelle Città metropolitane di Cagliari e Sassari e nelle Province di Nuoro, Oristano, Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano. Lo schema, determinato in base a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 3

Città metropolitana di Sassari

1. Fanno parte della città metropolitana di Sassari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), oltre al Comune di Sassari, i seguenti Comuni: Alghero, Anela, Ardara, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Bultei, Bulzi, Burgos, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria,

2

  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Nule, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba e Villanova Monteleone.

2. Alla Città metropolitana di Sassari sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, le funzioni in capo alla soppressa Provincia di Sassari e le funzioni provinciali attribuite alle unioni di comuni fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Modifica della circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Cagliari

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), fanno parte della Città metropolitana di Cagliari, oltre ai comuni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016, anche i Comuni di Armungia, Ballao, Barrali, Burcei, Castiadas, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Donori, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Isili, Mandas, Monastir, Muravera, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pimentel, Sadali, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sant'Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serri, Seui, Siliqua, Silius, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Ussana, Vallermosa, Villanova Tulo, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor e Villaspeciosa.

2. Con riferimento alla modifica della circoscrizione territoriale di cui al comma 1, alla Città metropolitana di Cagliari sono attribuite le funzioni in capo alla soppressa Provincia del Sud Sardegna e le funzioni provinciali attribuite alle unioni di comuni fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Province del Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e modifica della circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), le circoscrizioni territoriali delle Province del Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano, risultano così composte:

a) la circoscrizione territoriale della Provincia del Nord-Est Sardegna, con capoluogo nei Comuni di Olbia e Tempio, è composta dai seguenti Comuni: Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti,

3

  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, i quali sono conseguentemente esclusi dalla circoscrizione territoriale della soppressa Provincia di Sassari;

b) la circoscrizione territoriale della Provincia dell'Ogliastra con capoluogo nei Comuni di Tortolì e Lanusei è composta dai seguenti Comuni: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai e Villagrande Strisaili, i quali sono conseguentemente esclusi dalle circoscrizioni territoriali della Provincia di Nuoro e della soppressa Provincia del Sud Sardegna;

c) la circoscrizione territoriale della Provincia del Sulcis Iglesiente, con capoluogo nei Comuni di Carbonia e Iglesias, è composta dai seguenti Comuni: Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio, i quali sono conseguentemente esclusi dalla circoscrizione territoriale della soppressa Provincia del Sud Sardegna;

d) la circoscrizione territoriale della Provincia del Medio Campidano, con capoluogo nei Comuni di Sanluri e Villacidro è composta dai seguenti Comuni: Arbus, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca, i quali sono conseguentemente esclusi dalla circoscrizione territoriale della soppressa Provincia del Sud Sardegna.

2. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), la circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro risulta composta dai Comuni di: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Desulo, Dorgali, Dualchi, Fonni, Gadoni, Galtellì, Gavoi, Irgoli, Lei, Loculi, Lodé, Lodine, Lula, Macomer, Mamoiada, Meana Sardo, Noragugume, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Ortueri, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, Sarule, Seulo, Silanus, Sindia, Siniscola, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara e Torpè.

Art. 6

Accertamento della volontà dei territori interessati

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dello schema di riforma dell'assetto territoriale di cui all'articolo 2, comma 3, ciascun comune di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5 può esercitare l'iniziativa per il distacco rispettivamente dalla città metropolitana o dalla provincia nella quale è incluso sulla base dello schema di assetto territoriale, con deliberazione del rispettivo consiglio comunale adottata all'unanimità e optare per l'accorpamento alla circoscrizione territoriale di una città metropolitana o di una provincia limitrofa; deve essere garantita la continuità territoriale tra il comune che esercita l'iniziativa di distacco e l'ente al quale si chiede di aderire. La deliberazione del consiglio comunale è immediatamente comunicata alla Giunta regionale.

2. Si procede a referendum consultivo delle popolazioni dei comuni che hanno esercitato l'iniziativa per il distacco qualora i rispettivi consigli comunali abbiano deliberato senza raggiungere l'unanimità; in tal caso la

4

  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

deliberazione del consiglio comunale è immediatamente comunicata alla Giunta regionale e entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione con proprio decreto indìce, in un'unica tornata per tutti i comuni interessati, i referendum e i relativi comizi che devono svolgersi entro i trenta giorni successivi all'indizione. Per la disciplina relativa all'avviso agli elettori si applica l'articolo 24 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni).

3. Si procede in ogni caso a referendum consultivo qualora vi faccia richiesta almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; in tal caso, il deposito delle relative richieste con l'allegata documentazione deve avvenire presso gli uffici del comune entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1; entro i successivi cinque giorni gli uffici del comune, verificata l'iscrizione alle liste elettorali dei soggetti richiedenti il referendum, trasmettono le richieste all'Ufficio regionale del referendum di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna); l'Ufficio regionale del referendum, scaduto il termine per la trasmissione delle richieste, verifica, entro i quarantacinque giorni successivi, le operazioni di computo e controllo di regolarità delle firme e la sussistenza dei requisiti di continuità territoriale di cui al comma 1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione delle operazioni di verifica da parte dell'Ufficio regionale del referendum, il Presidente della Regione con proprio decreto indìce, in un'unica tornata per tutti i comuni interessati, i referendum e i relativi comizi che devono svolgersi entro i successivi trenta giorni.

4. Il quesito o i quesiti da sottoporre a referendum espressi in un'unica scheda sono indicati, sulla base delle formule stabilite ai sensi del comma 6, nella deliberazione del consiglio comunale o nella richiesta di referendum da parte degli elettori nel caso in cui il consiglio comunale non abbia deliberato entro il termine di cui al comma 1. La proposta sottoposta a referendum è approvata se partecipa al voto la metà più uno degli aventi diritto e se ottiene la risposta affermativa della maggioranza dei voti validi.

5. Entro trenta giorni dalla data di svolgimento dei referendum o dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la loro richiesta in caso di mancanza di istanze, la Giunta regionale conferma lo schema di riforma dell'assetto territoriale di cui all'articolo 2, comma 3 o lo approva con le modifiche derivanti dalle volontà espresse dei consigli comunali o del corpo elettorale. Lo schema di riforma dell'assetto territoriale definitivo è pubblicato nel BURAS entro cinque giorni dalla data di approvazione.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, il referendum si svolge secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi terzo e quarto, all'articolo 6, comma ottavo, all'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 1957 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, agli articoli, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 della legge regionale n. 58 del 1986 in quanto compatibili. Ove tali disposizioni prevedano quesiti e voti affermativi e negativi il riferimento deve intendersi alle formule alternative poste in votazione. Il modello della scheda per il referendum, le formule alternative da porre in votazione, il modello dei fogli per la raccolta delle firme, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

5

  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Unioni di province

1. Le province possono associarsi in unioni di province.

2. L'unione delle province è costituita da province contermini, fino ad un massimo di tre, per la gestione associata di funzioni e servizi.

3. Ogni provincia può far parte di una sola unione di province. Le unioni di province possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con le singole province.

4. Entro novanta giorni dall'adozione dell'atto costitutivo gli amministratori straordinari di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016 approvano lo schema di statuto che definisce gli organi, la sede legale, le modalità di funzionamento, le funzioni e i servizi da esercitare in forma associata. Entro i successivi due anni lo statuto dell'unione è approvato dai consigli provinciali partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

5. All'unione sono conferite dalle province partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'unione di province non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dalle singole province partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. Le province possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di cui fanno parte.

Capo II

Modifiche della legge regionale n. 2 del 2016 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

Art. 8

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2016 (Oggetto e finalità)

6

  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2016 è così modificato:

a) al comma 3 le parole "la città metropolitana" sono sostituite con le parole "le città metropolitane";

b) al comma 6 le parole "della città metropolitana" sono sostituite con le parole "delle città metropolitane".

Art. 9

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2016 (Definizioni)

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2016 è così modificato:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "per "b) città metropolitana" l'ente locale di cui all'articolo 114 della Costituzione";

b) le lettere e) e g) del comma 1 sono abrogate;

c) alla lettera f) del comma 1 le parole "a seguito della definitiva soppressione delle province" sono soppresse; d) alla lettera h) le parole "di Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia Tempio" sono soppresse.

Art. 10

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2016 (Politiche regionali)

1. All'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 2 del 2016, le parole "e delle zone omogenee" sono soppresse.

Art. 11

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016 (Ambiti territoriali strategici e programmazione regionale)

7

  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016, le parole "la città metropolitana di Cagliari" sono

--Gildonea66 (msg) 06:21, 7 set 2023 (CEST)[rispondi]

Ciao, immaginando tu e MartinPesc66 siate la stessa persona dal nick e dalla fretta di cambiare provincia a questo comune, risottolineo che ad oggi non è cambiata una virgola dagli altri tuoi interventi, vale lo stesso discorso delle altre volte, il nuovo schema provinciale non è ancora operativo (non so neppure se il collegato alla finanziaria sia già sul BURAS, conditio sine qua non per l'entrata in vigore). Una volta che saranno nominati i commissari straordinari delle province interessate (e ci potrebbero volere anche 2 mesi se rispettano i tempi della legge) allora esse saranno attive e con esse le nuove suddivisioni provinciali, compreso il passaggio di Seulo alla provincia di Nuoro. Oggi però Seulo è ancora nella provincia del Sud Sardegna, e lo sarà ancora per qualche settimana/mese come minimo. --Alex10 - msg 12:39, 7 set 2023 (CEST)[rispondi]