Discussione:Qui in re illicita versatur, tenetur etiam pro casu

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L'incipit della voce è in parte sbagliato nel merito: il caso fortuito e la forza maggiore sono già esclusi dall'art. 45 c.p.; il versari in re illicita allude alla responsabilità oggettiva (art. 42 c.p.), anomala (art. 116 c.p.), reati aggravati dall'evento (586 c.p. etc.) e reati preterintenzionali (art. 584 c.p., aborto preterintenzionale etc.: "delitti" escluderebbe le contravvenzioni), tuttora applicate nonostante il divieto di cui agli artt. 27 cost., 49 carta di Nizza, 7 cedu, 11 dichiarazione universale dei diritti umani (jus cogens internazionale), etc. In più sono occultate le fonti che dovrebbero essere in nota: il ripristino che è stato effettuato oggi e' inopportuno per la correzione dell'errore suindicato.

Errori di merito nella voce

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Laa voce nel 60% è sballata nel merito: il versari in re illicita è vietato dall'art 45 c.p., oltre ad altri errori gravi ivi presenti.

Ho tentato di correggere/invitare alla correzione, ma gli amministratori hanno riproposto gli errori di merito.

Fonti: D. Castronovo, La colpa, F. Basile la colpa in attività illecita. --95.75.78.144 (msg) 17:41, 13 dic 2023 (CET)[rispondi]

Magari una fonte puntuale verificabile, aiuterebbe. Ricordandoci comunque che questa è un'enciclopedia generalistica e non un manuale di diritto. Le voci devono essere leggibili da tutti; più gli argomenti sono specialistici e più devono essere dettagliatamente illustrati a beneficio dei non addetti ai lavori. Grazie della comprensione. --Gac (msg) 17:52, 13 dic 2023 (CET)[rispondi]
https://discrimen.it/wp-content/uploads/Trapani-La-divergenza.pdf
Saluti. --95.75.78.144 (msg) 19:17, 13 dic 2023 (CET)[rispondi]