Discussione:Organizzazione della Chiesa cattolica

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Istruzione “La conversione pastorale..[modifica wikitesto]

Le Istruzioni ]https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/07/20/0391/00886.html pubblicate oggi] apportano alcune significative novità.

Parte della stampa ha erroneamente scritto che anche i laici non battezzati potranno svolgere vari ministeri finora riservati ai diaconi. Ciò è falso in quanto il n. 97 indica chiaramente che <<Tali fedeli laici devono essere in piena comunione con la Chiesa Cattolica>> con nota di rinvio al canone 205 che afferma:

«Su questa terra sono nella piena comunione della Chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico»

Pertanto, è come minimo richiesto che i laici siano stati battezzati. Altra voce infondata è la possibilità dei laici di celebrare la Santa Messa, fatto limitato alla Liturgia della Parola che era riservata in via prioritaria ai diaconi. Le novità si ravvisano:

  1. potestà dell'ordinario diocesano a delegare <<laici perché assistano ai matrimoni» (di cui al n. 100). Il francese, che è lingua ufficiale della Chiesa Cattolica, riporta testualmente assister aux mariages. Essendo la delega subordinata alla scarsa numerosità di sacerdoti e diaconi, non è molto chiaro in che cosa consista tale "assistenza" e, soprattutto, se essa sarà spinta al punto che i non ordinati potranno pronunciare la formula sacramentale che rende il rito valido dal punto di vista della dottrina e della disciplina sacramentale, vale a dire registrabile anche a tutti gli effetti di legge.
  2. nella terminologia: <<il fedele non ordinato può assumere la denominazione di “ministro straordinario”>>, espressione non molto distante da quella di "ministro ordinario del culto":;
  3. nel contratto di lavoro sacerdotale:

«Il Vescovo diocesano, tuttavia, può nominare parroci a tempo determinato, se così è stato stabilito per decreto dalla Conferenza Episcopale. In ragione della necessità che il parroco possa stabilire un effettivo ed efficace legame con la comunità affidatagli, è conveniente che le Conferenze Episcopali non stabiliscano un tempo troppo breve, inferiore ai 5 anni, per la nomina a tempo determinato.»

con durata minima quinquennale, possibilità di trasferimento e distacco (n. 69), regolamentazione dell'interruzione del rapporto di lavoro (obbligo della forma scritta per la risposta dell'ordinario diocesano, a pena di nullità; probabile, ma non certo, il simmetrico obbligo della forma scritta da parte del lavoratore subordinato che inoltra la domanda di dimissioni e/o congedo), di cui al n. 72;

Vi sono poi l'abolizione dei tariffari, ecc.

Credo che la voce dovrebbe essere aggiornata quanto meno rispetto alla potenziale attribuzione ai laici del ministero sacerdotale relativo all'amministrazione del Sacramento del Matrimonio.--Ciccio81ge (msg) 18:23, 20 lug 2020 (CEST)[rispondi]