Discussione:Mediazione familiare

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Legislazione[modifica wikitesto]

Sotto il paragrafo "Legislazione" sta scritto: Benché la figura professionale del mediatore familiare non sia regolamentata esistono alcuni corsi di formazione che, essendo riconosciuti dalle Regioni ed erogati da agenzie formative accreditate, rilasciano un attestato di qualifica professionale di "Esperto Mediatore Familiare", titolo pubblico a tutti gli effetti.

1) quali leggi di quali regioni "riconoscono" i corsi di formazione?

2) Che cosa significa "Agenzie formative accreditate"? Accreditate da chi? In base a quali norme?

3) Che cosa si intende per "titolo pubblico a tutti gli effetti"? Quale norma lo riconosce tale? Se si tratta di una professione non regolamentata, come fa ad essere un "titolo pubblico"

Ciao Steve1045, rispondo alle tue domande in attesa di inserire un paio di fonti:
  1. Ogni Regione italiana in base alla propria autonomia (ulteriormente rafforzata dalle ultime modifiche del titolo V della Costituzione) può definire dei profili professionali (parrucchiere, estetista, esperto mediatore familiare, musicoterapeuta, operatore socio-sanitario, etc.): tali profili sono stilati -generalmente- in base a ricerche di mercato condotte dalle Regioni stesse: la logica è formare figure professionali realmente richieste dal tessuto sociale (il senso è: formare figure che abbiamo reali sbocchi lavorativi).
  2. Le così dette agenzie formative sono strutture accreditate dalle Regioni stesse in base a criteri singolarmente definiti (questo significa che i criteri della Regione Lazio non necessariamente corrispondono a quelli dell'Abruzzo).
  3. Esiste una sostanziale differenza tra "titolo pubblico" e "professione regolamentata o meno". Una professione è regolamentata nel momento in cui lo Stato definisce i criteri minimi di accesso (laurea, tirocinio, etc.) e ne regolamenta l'esercizio (ordine professionale, albo, etc.). Un titolo è pubblico nel momento in cui viene rilasciato da un ente pubblico (Stato, Regione, Ministero, etc.). Ad esempio il diploma di scuola media superiore è un titolo pubblico. Oppure: la laurea in Psicologia è un titolo pubblico, mentre la professione di psicologo è una professione regolamentata. In sostanza stai facendo confusione tra "titolo pubblico" e "titolo professionale" che sono due cose molto diverse.
Spero di averti chiarito i dubbi. --Janus (msg) 13:21, 11 lug 2008 (CEST)[rispondi]
PS Ho comunque inserito il riferimento normativo. --Janus (msg) 13:27, 11 lug 2008 (CEST)[rispondi]

Grazie Janus dei chiarimenti. Mi manca un passaggio. Esistono anche associazioni private che, indipendentemente dagli enti formatori riconosciuti dalle regioni, rilasciano diplomi in mediazione familiare. Sul web se ne trovano diverse. D'altra parte, essendo una professione non regolamentata che (cito) può essere esercitata da chiunque ritenga di possedere conoscenze e competenze adeguate, il valore dei diversi titoli starà nella serietà del soggetto che propone il corso. Si apre, mi pare, il problema di chi valuta questa "serietà".

Se, come mi pare, non esiste una normativa specifica, immagino che possa essere il giudice competente (per conoscenza diretta?) a scegliere gli esperti di cui parla l'art 155/6, che qui riporto:

"Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».

Tu, o altri, ne sapete qualcosa di più preciso? Insomma, se il giudice mi propone un mediatore, ho modo di verificare che abbia le competenze per esserlo? Per fare una perizia immobiliare ci vorrà un geometra o un architetto o un ingegnere..... ma qui? Grazie.

La questione è molto semplice: l'esercizio in regime libero professionale della mediazione familiare non prevede alcun tipo di riserve (chiunque, ritenendo di possedere sufficiente capacità, può farlo).
Per quanto riguarda invece la questione relativa all'art. 155 il Giudice può richiedere l'intervento di un mediatore familiare iscritto all'apposito elenco dei periti interno ad ogni Tribunale. Non essendo una professione regolamentata, i requisiti necessari per potersi iscrivere in tale elenco variano da Tribunale a Tribunale.

(Ho svolto il mio tirocinio, previsto dal corso di mediazione che frequento, presso un consultorio familiare. Non mi risulta che il giudice si avvalga di appositi elenchi di mediatori, non mi risulta che ogni tribunale abbia il proprio elenco, forse quello della regione Lazio, che regolamenta la materia, anche se la creazione dell'albo da parte della regione è stata dichiarata illegittima.In alcune regioni sono stati stilati dei protocolli d'intesa fra mediatori e ordine degli avvocati creando un elenco di mediatori, ma il giudice in base all'art. 155 può proporre una mediazione familiare, sarà poi la coppia a decidere dove farla. Alcune volte, nel caso di coppie di fatto con minori, il giudice rimanda la coppia presso il consultorio di famiglia laddove sia istituito un servizio di mediazione, ma la coppia è libera di fare mediazione dove ritiene sia meglio.ciao Daniela)

Infine per quanto concerne le consulenze tecniche anche qui vale quanto detto sopra: per le consulenze di parte (CTP) un privato può rivolgersi a chiunque senza nessuna limitazione (per assurdo se avessi bisogno di un perito di parte per la stima di un gioiello potrei chiamare anche il mio ortolano, se volessi); il Giudice invece, per le consulenze d'ufficio (CTU) deve cercare il nominativo negli elenchi del Tribunale.
Ciao, --Janus (msg) 16:36, 15 lug 2008 (CEST)[rispondi]

Confronto tra mediazione familiare e psicoterapia familiare: ho notato diverse inesatezze. la terapia familiare può essere molto breve, mentre nella tabella si differenziarebbe dalla mediazione per la sua maggiore lunghezza. L'obiettivo di una terapia familiare non è in alcun modo il consolidamento della coppia, ma semmai è dato dai clienti stessi e pertanto può essere assimilabile, ad esempio, anche a una dignitosa e condivisa separazione. Fonte: tutti i più recenti testi e riviste di psicoterapia sistemica

Non sono affatto daccordo. Nello specifico: a) nessuna terapia familiare (in media) dura meno di una mediazione, altrimenti si riduce ad una consulenza familiare fatta da uno psicoterapeuta; questi valori infatti sono espressi in termini relativi e non assoluti; un paziente che va in terapia per tre sedute non si può dire che abbia fatto terapia... si può dire semmai che abbia interrotto la terapia oppure che non vi erano i presupposti per effettuare una terapia familiare; b) sono daccordo sul fatto che sempre di più il terapeuta familiare adotti un approccio rispettoso della volontà del cliente (mutuando in questo l'approccio umanistico), tuttavia una terapia familiare è orientata alla risoluzione di un problema, non all'accompagnamento alla separazione; si possono verificare eccezioni nella misura in cui uno psicoterapeuta della famiglia è in grado di fare mediazione familiare; tale situazione la si deve allo sviluppo e all'implementazione del modello sistemico all'interno della pratica della mediazione familiare.
Per quanto riguarda i testi mi faresti una cortesia nel citarli, non ho difficoltà a consultarli. Ciao, --Janus (msg) 12:04, 20 mar 2009 (CET)[rispondi]

Bibliografia[modifica wikitesto]

Vorrei ripristinare la voce bibliografica. Galli, M. S. (2012) L'Amore alla Fine dell'Amore. Nuovi sguardi sui territori della mediazione familiare, Roma, Firera & Liuzzo Publishing, ISBN 978-88-6538-046-8 Il libro citato è più che autorevole e rappresenta un'importante riflessone sulla mediazione familiare. Per altro è un libro di testo in uso in diversi corsi di formazione, tra cui quello del Centro Italiano di Mediazione http://www.mediazione.it, accreditato AIMEF e, per quel che concerne la mediazione Civile dal Ministero, insomma, tra i più riconosciuti e rinomati in Italia. Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 79.40.167.69 (discussioni · contributi).

Leggi, per cortesia, WP:PROMO. Non tutti i testi esistenti o usati in corsi privati hanno automaticamente "rilievo enciclopedico", indipendentemente dalla loro qualità intrinseca. --Veneziano- dai, parliamone! 13:20, 10 giu 2012 (CEST)[rispondi]

A parte il fatto che la voce è stata cancellata da un utente che, per sua ammissione, non conosce la mediazione; la tua affermazione apre all'arbitrio della scelta, ma facendo finta che sia così, a questo punto vale anche per altri testi citati: Calò, Pupolizio, Giannella.., non credi? Il testo a mio avviso (l'ho letto) ha rilevanza enciclopedica. L'editore per altro è lo stesso che ha pubblicato il testo fondamentale di Folberg, ovvero le Edizioni Carlo Amore, oggi Firera & Liuzzo Publishing: http://www.carloamore.it/elenco.asp?id_sub=8.

E' vero, vi era abbastanza biblio non notoriamente primaria; ho snellito ulteriormente i testi presenti di non chiara diffusione o primarietà editoriale. --Veneziano- dai, parliamone! 15:46, 10 giu 2012 (CEST)[rispondi]

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