Discussione:Litis contestatio

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Scusatemi, ma la voce mi sembra gravemente inesatta e contraddittoria: la litis contestatio era un atto non solo del processo per legis actiones ma anche del successivo processo formulare. Del resto l'indicazione che si dà della funzione è comprensibile solo nel contesto del processo formulare, dove le parti si accordavano sull'oggetto della formula. Nel processo per legis actiones, estremamente formale, oggetto del processo e poteri del giudice erano predeterminati e non vi era bisogno di alcun accordo tra le parti. Probabilmente, ma non è certo, nelle legis actiones la litis contestatio consisteva in un'invocazione fatta ai testimoni di tenere a mente ciò che era appena successo in loro presenza, come si evincerebbe dal seguente passo del grammatico Festo: Contestari litem dicuntur duo aut plures adversarii quod ordinato iudicio utraque pars dicere solet "testes estote" (Festus p. 57).Consiglierei di approfondirla o, se non è possibile, di eliminarla del tutto. Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 93.35.11.72 (discussioni · contributi) 00:45, 5 giu 2010 (CEST).[rispondi]