Discussione:Limiti alla revisione costituzionale

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Limiti alla revisione costituzionale
Argomento di scuola secondaria di II grado
Materiadiritto ed economia
Dettagli
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Progetto Wikipedia e scuola italiana

Questa voce tratta esclusivamente della Costituzione italiana, se non c'è modo di renderla meno localistica inserendo contenuti relative ad altre Costituzioni, è meglio integrarla nella voce madre date la limitatezza dell'argomento e le ridotte dimensioni della voce.

Sviluppi mancanti[modifica wikitesto]

La voce, dal titolo alquanto circostanziato, risulta in realtà non aggiornata alle ipotesi di modifica recentemente avanzate (2013), in particolare quella delicatissima dell'art. 138 (quello che stabilisce le modalità di modifica costituzionale) e quella di passaggio da sistema parlamentare a sistema presidenziale. Sarebbe opportuno procedere ai necessari aggiornamenti e valutare l'ipotesi di riaccorpare la voce a quella generale relativa alla costituzione italiana.

La voce infatti deve basarsi sulle fonti, e fonti adeguate circa ciò che è al momento solo oggetto di una proposta politica, sarà difficile che ce ne siano. Quindi, in mancanza di fonti adeguate, non è opportuno proprio per niente, "aggiornare"; del resto questo non è un giornale, non abbiamo perciò bisogno di news in tempo reale.
Non vedo inoltre una buona ragione per il riaccorpamento, secondo policy è bene che questa pagina resti dov'è ora. -- g · ℵ (msg) 14:06, 31 lug 2013 (CEST)[rispondi]
(anch'io concordo sul mantenimento della pagina, semmai si inserisca il riferimento all'Italia nel titolo) In quanto alla "proposta politica", questa "proposta" è già stata approvata da entrambe le camere; nel secondo passaggio al senato con maggioranza superiore ai 2/3, manca solo il secondo passaggio alla camera; la copertura della stampa è stata ampia, quindi non si tratta più di recentismo, si tratta di argomento ormai enciclopedico (ed estremamente delicato) quindi sono favorevole ad accennarne nella voce (purtroppo le mie competenze giuridiche sono vicine allo zero...)--Pop Op 23:10, 24 ott 2013 (CEST)[rispondi]

Annullata la modifica 79314785 di 79.42.116.200 (discussione) Ci sono troll in giro...[modifica wikitesto]

Notare come modifica il numero degli articoli per puro divertimento... Tenete sott occhio questa pagina. --5.90.135.117 (msg) 07:44, 5 mar 2016 (CET)[rispondi]

Dov'è scritto che il limite riguarda i primi dodici articoli?[modifica wikitesto]

La nostra Costituzione è detta di tipo rigido poiché è divisa in due parti, la prima della quali non può essere modificata. L'intera prima parte appunto non è mai stata oggetto né di revisione costituzionale né di referendum.

La sentenza 1146/1988:

«La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.»

In relazione alle ultime due righe citate, non viene detto esplicitamento quali altri articoli oltre al primo non possano essere oggetto di revisione. La stessa informazione sembra non essere data in nessuno degli atti della Corte citati dalla 1146/1988. Qualche sito e la voce di WP affermano -senza fonte- che ciò si limiti soltanto ai primi dodici articoli.

L'articolo cita la "sentenza n. 366 del 1993". Al 30 luglio 2020, su Google troviamo l'ordinanza 366 del 1993 e la sentenza 366 del 1994. Entrambe non memnzionano nè i primi dodici articoli nè di "principi supremi".

La 1146/1988 aggiunge:

«Corte di assise di Bolzano, essendo investita di un giudizio contro un membro del Consiglio Provinciale imputato del reato di vilipendio alla bandiera, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 49 dello Statuto....per violazione del principio supremo dell'ordinamento costituzionale sancito dall'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza)»

.

La questione è stata dichiarata inammissibile, ma non perché l'<<art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza)>> non sia sancito come <<principio supremo dell'ordinamento costituzionale >>.

La sentenza è semmai citabile perché afferma che in linea di principio le leggi di revisione costituzionale rientrano tutte nel vaglio di legittimità che compete alla Corte, specialmente in virtù dell'area (volutamente) grigia lasciata in merito ai principi supremi che essi potrebbero violare. Del resto, non sono molto frequenti le sentenze nelle quali una Corte crea una giurispridenza che riduce da sola le proprie prerogative di competenza giurisdizionale. Sarebbe come chiedere a un dipendente del settore pubblico o privato di autocertificare la propria limitata utilità, prima dei tagli di diritti contrattuali, attribuzioni istituzionali, trasferimenti economici, ecc. che probabilmente ne conseguirebbero.--Ciccio81ge (msg) 16:13, 30 lug 2020 (CEST)[rispondi]