Discussione:Diritto del lavoro

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Da Discussioni_categoria:Diritto_del_lavoro[modifica wikitesto]

Riporto qui il testo inserito lì nel 2005 e suscettibile di integrazione:
Gli aspetti principali del rapporto di lavoro sono regolati da norme inderogabili da parte dell’autonomia individuale privata, sono diritti importanti sia per il lavoratore che per l’intera collettività, quali ad es: il diritto alle retribuzione sufficiente,art.36 Cost.,al TFR, alle ferie, al riposo, alla sicurezza delle condizioni di lavoro, ai contributi previdenziali, alla conservazione del posto durante il periodo di comporto. Le leggi che attribuiscono i diritti ai lavoratori ne qualificano alcuni come indisponibili e pertanto irrinunciabili. L’INDISPONIBILITA’ di alcuni diritti nel rapporto di lavoro è “giustificata” dalla posizione di DEBOLEZZA CONTRATTUALE del lavoratore.

La GENESI STORICA di tale indisponibilità era, secondo Giurisprudenza, da individuare nella PRESUNZIONE dell esistenza di un VIZIO DEL CONSENSO; il lavoratore cioè ricorreva a Rinuncia o Transazione quando in stato di “timore reverenziale” nei confronti del datore-padrone di lavoro. Questo indirizzo con il tempo si andò consolidando. Con il Codice Civile si arrivò all art. 2113 e la sua disciplina circa la disponibilità limitata o paraziale dei diritti attribuiti al lavoratore da norme inderogabili. All “origine” il 2113 distingueva in base all’estinzione del rapporto di lavoro: Rinunce e Transazioni ANTECEDENTI > (annullabili) e SUSSEGUENTI > (validi) , inoltre per l’impugnazione (di tipo GIUDIZIALE) era previsto un BREVE TERMINE di decadenza (3 MESI dalla data della rinuncia-transazione o dalla cessazione del negozio).

Il 2113 fu poi novellato nel 1973 con IMPORTANTI NOVITÁ:

1)ESTENSIONE del “range” di applicazione della norma anche ai lavoratori autonomi co.co.co

2)Estenzione del termine di decadenza fino a 6 mesi Diritto pubblico Attività : AM Finalità: Interesse pubblico Ente :Pubblica amministrazione Rapporto : Impiegato /Pubblica amministrazione Ruolo : Assistente di laboratorio

Al fine di poter fruire del diritto pubblico , chiedo che , con il diritto amministrativo della pubblica amministrazione, possa essere garantito nella fase professionale ….

Omissis Con droit administratif nel regolare i diritti intersogettivi tra i consociati , in relazione alla sfera patrimoniale , vincolando lo stato d’interesse al diritto senza ulteriore definizione , nel trovare una posizione paritaria, originandosi pertanto l’incolumità dello stato di cose privato . Quindi fruendo dei diritti che disciplinano i rapporti fra soggetti che si trovano in posizioni non paritarie , protagonista con la linea di demarcazione al fine di giungere alla conciliazione professionale per il l’ assetto professionale , lo Stato avoca a se la realizzazione delle funzioni propie, quindi con la società a partecipazione statale , essendo socio di maggioranza con il relativo ratio : Valore eff. Bot Valenza Rendimentp 1000000 12 mesi 6,2% 1000000 12 mesi 7,2% 1000000 12 mesi 5,5% 1000000 12 mesi 6,6% 1000000 12 mesi 6,8% 1000000 12 mesi 8,8%

Si interpone la materia attinente al rapporto di lavoro , con vincolo all’oggetto patrimoniale del diritto sindacale , si chiede che, al fine di giungere alla concezione statistica e di rendimento , annualmente si condiziona l’impiegato alla disciplina legale previa iscrizione allo statuto dei lavoratori . Decreto L.sv. 3.2.1993, n°29 Appartenente alle leggi del Testo Unico D.Lgs. 30.3.2001,n°15

Tutto questo se il rendimento consente la convalida annua porta alla dipendenza del Diritto pubblico a t.i.



3)Trasformazione atto di impugnazione da GIUDIZIALE in STRAGIUDIZIALE.

L’art 2113 c.c sancisce l’invalidità (e relativa annullabilità) delle rinunzie e delle transazioni su diritti derivanti da disposizioni inderogabili. Tali disposizioni (di legge o contratto collettivo) hanno una funzione di TUTELA: MINIMALE >circa gli interessi collettivi rilevanti solo indirettamente. COMPLETA >circa l’interesse individuale del singolo lavoratore.

La causa di invalidità della rinuncia/trasazione è solo la lesione dell interesse del lavoratore. Il FONDAMENTO GIURIDICO di tale invalidità è l’inderogabilità del minimo trattamento economico/normativo imposto dal contratto colletivo/legge che rappresenta a tutti gli effetti un limite (anche se parziale) all autonomia negoziale del lavoratore nel suo stesso interesse;non come descriveva un superato orientamento dottrinale secondo cui le norme inderogabili generavano DIRITTI (relativamente) INDISPONIBILI per il lavoratore (in realtà la indisponibilità puo essere accettata solo in senso descrittivo dato che NON si assiste ad reale una incapacità/indisponibilità ma si ha una PARZIALE disponibilità entro limiti minimi ben definiti)

L’ art 2113 è una vera e propria GARANZIA(a pena di nullità) di livelli minimi imposti da norme imperative ed esso rappresenta la norma CARDINE circa le controversie individuali di lavoro.

RINUNCIA e TRANSAZIONE sono 2 negozi DISPOSITIVI (intervengono/limitano l’esercizio delle facoltà di disposizione di diritti soggettivi) si distinguono:

Rinunzia: (art 1324 c.c) è l’atto tendente alla dismissione di un diritto soggettivo da parte del titolare, rappresenta il riconoscimento puro e semplice dell altrui rivendicazione o contestazione.

Transazione: ( art 1965 c.c) è il contratto mediante il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, rimuovono o prevengono una lite. E’ il prototipo del negozio di autocomposizione della lite.

• Le rinunzie e le transazioni possono essere impugnate dal lavoratore con qualsiasi atto scritto ( anche stragiudiziale, purchè idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore; tale atto, assumendo natura di dichiarazione unilaterale di volontà recettizia DEVE avere la forma scritta a pena di inefficacia. ) entro sei mesi, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto se rinuncia o transazione sono avvenuti nel corso del rapporto di lavoro, ovvero dalla data della stessa rinuncia o transazione se avvenuta a rapporto concluso.

Se il lavoratore omette di impugnare tempestivamente (sei mesi) la rinuncia o la transazione tale omissione provoca l’effetto di sanare il negozio inizialmente invalido.

Occorre tenere ben distinti i 2 momenti di IMPUGNAZIONE e AZIONE DI ANNULLAMENTO:

La IMPUGNAZIONE rende nota la volontà del lavoratore e si prefigge di aprire una controversia verso il datore per accertare l’invalidità della rinuncia/transazione in quanto lesivi di diritti soggettivi, essa rappresenta la CONDIZIONE di AMMISSIBILITA’ dell azione di annullamento inoltre:

1)impedisce la decadenza dell’azione

2)Da il “via” al termine di prescrizione dell annullamento che decorre dalla data dell’impugnazione.


L’azione di ANNULLAMENTO è la vera e propria azione in giudizio. Il prestatore “chiede” al giudice di annullare l’efficacia della rinuncia o transazione e ripristinare cosi i diritti lesi. Bisogna notare che:

1)L’invalidità è sancita da parte del giudice, tramite SENTENZA di ACCERTAMENTO COSTITUTIVO .

2)Durante l’accertamento di annullamento rinuncia/transazione sono PROVVISORIAMENTE efficaci (anche se tale efficacia è da ritenere cd. “Claudicante” cioè difettosa) per un periodo di massimo 5 anni (decorrenza della prescrizione)


Se la rinuncia o transazione avviene nella fase istitutiva del rapporto essa è nulla. Se avviene durante lo svolgimento del rapporto, a diritti già acquisiti, è annullabile.


Sono VALIDE e quindi NON impugnabili le rinunce o transazioni che siano avvenute o stipulate innanzi al giudice, alle commissioni presso le Direzioni provinciali del lavoro, o secondo procedure previste dai CCNL, poiché il lavoratore in questa sede perde il ruolo di contraente debole. In ambito di validità segnaliamo: Le cd. TRASAZIONI COLLETTIVE (stipulate dal sindacato nell interesse di più lavoratori) esse sono VALIDE solo in presenza di un MANDATO specifico conferito o nella successiva adesione dei singoli prestatori tramite RATIFICA (non si puo infatti implicatemnte riconoscere al sindacato potere di disporre di diritti del singolo lavoratore gia appartenenti al patrimonio di quest ultimo). L'art 68 d.lgs 276/2003(applicativo della "legge Biagi")così come modificato dal d.lgs 251/2004ammette altresi che siano oggetto di RINUNCIA e TRANSAZIONE davanti alle "commissioni di certificazione",i diritti derivanti dai rapporti di collaborazione continuativa e coordinata (co.co.co.)già in essere,al fine di ricondurli ad un progetto o a un programma o a una fase di esso e nquadrarli così in un contratto di lavoro a progetto (co.co.pro.)


Differenti e distinte sono le cd. QUIETANZE a SALDO ossia documenti sottoscritti dal lavoratore solitamente a fine del rapporto in cui, nel ricevere una certa somma (TFR, tredicesima, ecc), evince la piena soddisfazione del prestatore che non ha più nulla da pretendere in quanto a crediti di lavoro. In realtà, ciò NON implica una RINUNCIA ad eventuali compensi che , in un secondo momento, potrebbe accorgersi di non aver percepito, pertanto bisogna osservare:

1)La quietanza è una mera DICHIARAZIONE di scienza e opinione SENZA ALCUNA EFFICACIA NEGOZIALE. Il lavoratore potrà sempre esperire l’AZIONE per i crediti di lavoro nell ordinario termine di prescrizione e senza il “limite” di impugnazione di 6 mesi previsto per rinuncia/transazione.

2)Per conferire alle quietanze rilevanza negoziale al pari di rinuncia/transazione è necessaria la presenza di ELEMENTI SPECIFICI che siano chiari e OGGETTIVAMENTE determinabili , da cui estrapolare la concreta volontà del lavoratore di abbandonare diritti e ragioni.

crono:

(corr) (prec)  18:13, 19 feb 2009 79.8.237.243  (Discussione | blocca) (8.139 byte) (annulla)
(corr) (prec)  20:25, 12 mag 2008 79.32.30.227  (Discussione | blocca) (8.138 byte) (art 68 276/2003) (annulla)
(corr) (prec)  16:00, 27 set 2005 Wikizenzo  (Discussione | contributi | blocca) (Rinunzia e Transazione)

--ignis (aka Ignlig) Fammi un fischio 22:41, 21 set 2009 (CEST)[rispondi]

Modifica nome della pagina[modifica wikitesto]

Buongiorno, non sarebbe meglio rinominare la pagina da "Diritto del lavoro" a "Diritto del lavoro in Italia"? Intendo non creando un redirect, ma cambiandone il nome a monte. Qualche amministratore/sysop di wikipedia italia potrebbe farlo?

Grazie --Niculinux (msg) 11:50, 12 gen 2013 (CET)[rispondi]

E del reedirect risultante dallo spostamento (Diritto del lavoro) poi che ne faremmo? No, perchè se resta come redirect il localismo non si risolve con il cambiamento di titolo, eh, il tag di avviso resterebbe.-- Romero (msg) 12:15, 12 gen 2013 (CET)[rispondi]