Discussione:Cottimo

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Mi permetto far osservare che il cottimo non può essere definito una "modalità di lavorazione" essendo corretto invece definirlo una "FORMA DI RETRIBUZIONE", peraltro ORDINARIA,come esplicitamente indicato dall'art. 2099 1° comma cod. civ. Tale forma di retribuzione tiene conto in sostanza anche del risulatato della prestazione, del suo prodotto finale, e non solo della disponibilità della forza lavoro del prestatore.=

Giuseppe Callegaro


giusto, ho corretto. Ma potevi farlo anche tu :-) Grazie comunque :-) --Fantasma (msg) 16:55, 4 giu 2011 (CEST)[rispondi]