Discussione:Compravendita

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Ho cancellato la voce "vendita di aliud pro alio": questa voce è sbagliata. Esiste invece la consegna di aliud pro alio, ma si tratta di una patologia della fase esecutiva del contratto.

altre cosine rimosse...[modifica wikitesto]

"Effetto ordinario della vendita è la consegna, con la quale il compratore viene a ricevere materialmente quanto oggetĂto dello scambio e ne percepisce la disponibilità. La consegna può essere piena o solo virtuale, come nel caso di vendita di immobile in pendenza di locazione, quando cioé, per effetto di particolari situazioni, condizioni, modi e misure di consistenza del bene, o altri motivi, l'acquirente non possa fisicamente disporre pienamente del bene dopo l'acquisto (sebbene gli vega trasferito un titolo pieno); ciò non comporta deminutio al valore giuridico del trasferimento quando le circostanze che menomano la pienezza della disponibilità siano state rese note all'acquirente e quando questo si rivolga all'acquisto con piena consapevolezza della portata di tali limitazioni. Si pensi, ad esempio, alla vendita di un terreno gravato da una servitò di passo: l'acquirente dovrà osservare la limitazione della disponibilità secondo le condizioni tutte previste per la servitù, ma la vendita in sé è perfettamente eseguita quando il gravame sia reso noto all'acquirente oppure quando avrebbe dovuto conoscerlo con l'ordinaria diligenza."

No no no, per carità, la consegna non è effetto ordinario del contratto. A parte che la terminologia adottata è tecnicamente errata, la consegna non è un "effetto". La consegna è semmai, l'adempimento di una obbligazione costituita (questo è un effetto) dal contratto di vendita. In ogni caso l'obbligazione di consegnare non è un effetto "ordinario" del contratto in questione. Tale formula non ha significato alcuno. Si deve distinguere tra effetti essenziali e non essenziali. L'obbligo di consegnare, per ragioni oggettive (l'art. 1465) è estraneo al piano funzionale del negozio in disamina.

continuo a tagliare...[modifica wikitesto]

Spero che non vi dispiaccia, ma devo rimuovere altre inesattezze. Ad esempio quella sulla forma del contratto preliminare. Il contratto preliminare non dispone MAI il trasferimento del diritto. La forma del prel. di vendita di un immobile deve essere scritta perchè la legge dispone che la forma del contr. si detemina "per relationem" con quella del contratto oggetto del preliminare medesimo.

buona digestione[modifica wikitesto]

  • La consegna di aliud pro alio è una cosa; la vendita di aliud pro alio è altra cosa. Dopo è patologia dell'adempimento, ma prima può essere anche errore o malafede in sede di formazione dell'accordo. Ecco perché la locuzione "vendita di aliud pro alio" è più diffusa di "consegna di aliud pro alio". Ecco perché se ne parla(va) in questo articolo.
  • Il preliminare immobiliare può contenere trasferimento del diritto ed il negozio sotteso può essere in sé compiuto (eccettuata la formalizzazione per atto pubblico) quando contestualmente vi sia mutuo adempimento (pagamento prezzo contro consegna/immissione nel possesso) e quando questo sia evidenza di specifica volontà delle parti (non più obbligazione di concludere un contratto ma obbligazione di dare); l'ammissione alla trascrivibilità (da non molto, è vero), oltre a riconoscere questo aspetto, ne consente l'opponibilità ai terzi. A meno che la questione non sia linguistica.
  • La consegna nel testo dell'articolo era effetto della vendita, intesa nel senso comune, non del contratto di vendita inteso in senso giuridico. Il paragrafo doveva essere diviso e per la parte non specialistica spostato fuori della sezione sul contratto; non era stato fatto per dimenticanza. La consegna è invece in senso giuridico obbligazione principale del venditore (1476), laddove la vendita obbligatoria non risulti meno dignitosa della vendita con effetti reali (artt. citati).
  • La permuta è alla pari o con compensazione, senza altre possibilità. Rimuoverlo da qui non cambia questa caratteristica della permuta.
  • Non intervengo sull'articolo.
  • Grazie per le altre correzioni. --Sn.txt 19:55, 23 dic 2005 (CET)[rispondi]

si e no...[modifica wikitesto]

Sul preliminare dissento con forza. Il preliminare ad effetti anticipati, cui tu alludi, comunque non dispone mai il trasferimento del diritto. Si limita a prevedere la consegna ed il pagamento del prezzo, ma rimane compito del definitivo la produzione dell'effetto traslativo. d'altra parte se il preliminare prevedesse il trasferimento sarebbe esso stesso vendita, al più con riserva della proprietà. In dottrina solo un autore ha sostenuto che il trasferimento non compete al definitivo (G.Palermo), ma comunque non ha assegnato tale effetto al preliminare. Palermo ha affermato che il prel. eff. ant. è un negozio di configurazione che vale ad assegnare al compimento di una sequenza programmata il valore d'atti idonei ad esprimere il consenso al trasferimento. La tesi è affascinante ma non ha avuto seguito. Anche la giurisprudenza è dello stesso avviso, tanto che in quei casi ove la parte aveva tralasciato di stipulare il definitivo (ma aveva ricevuto il fondo ed aveva pagato il prezzo) ha sempre fatto ricorso all'usucapione per salvare il diritto del promittente acquirente.

In ordine alla consegna, va benissimo parlare di obbligazione principale, però a patto di precisare che questa obbligazione sorge se la cosa non è già nella disponibilità dell'acquirente. Inoltre l'obbligazione di consegnare non è parte della funzione giuridica, come avviene, al contrario, per il BGB (codice tedesco), tanto che se prima della consegna la cosa perisce per cause non imputabili al venditore, l'acquirente non è liberato dall'obb. per il prezzo. Atteso che il senso comune percepisce la consegna come momento essenziale della vendita, forse facciamo bene a chiarire la "singolarità" del nostro ordinamento.

La vendita di aliud pro alio è, infine, categoria estranea alla terminologia. L'ipotesi cui ti riferisci riguarda l'errore sull'identità dell'oggetto del contratto. Certamente in questo caso si può dire che ho acquistato "una cosa per un'altra", ma ci conviene adottare una locuzione così equivoca, che per tradizione viene adoperata per la patologia della fase esecutiva? Se parliamo di vendita di aliud pro alio sembra che discorriamo di un altro "sottotipo" alla pari con la v. di cosa generica, di cosa altrui ecc...--Sutor ultra crepidam 11:58, 27 dic 2005 (CET) pè0o+àu9'+[rispondi]


uj9'+ u0'+

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