Discussione:Autotutela

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Nella definizione che viene data nella pagina principale dell'articolo in questione si dice: «L'autotutela è il potere che ha l'Amministrazione finanziaria di intervenire, autonomamente o su istanza del contribuente, quando la stessa Amministrazione si rende conto di aver commesso un errore che può danneggiare illegittimamente un contribuente.» Tuttavia non credo che su istanza di un contribuente debba essere incluso nella definizione. In questo caso infatti saremmo di fronte ad un ricorso e la P.A. non dovrebbe esercitare il diritto di autotutela che secondo la dottrina si caratterizza per essere un procedimento interno alla P.A. e senza contraddittorio con gli interessati, bensì quello dell'autodichia. --chasseurmic 18:20, 16 feb 2007 (CET)[rispondi]


Ciao chasseurmic. Non riterrei sbagliato includere nella definizione l'inciso da te contestato. Partiamo da definizioni, mi auguro, condivise. L'autotutela è il potere dell'Amministrazione (finanziaria) di eliminare dal piano del diritto un atto illegittimo, in quanto essa stessa, e non un soggetto terzo (es. giudice) ne constata l'iilegittimità. Chiaramente del potere di autotutela è titolare la sola PA. Ma esso può essere esercitato solo al termine di un autonomo procedimento di secondo grado. Chi può dare l'input a tale procedimento? Sicuramente la PA. Ma solo essa? No. Anche il contribuente. In realtà, l'autotutela è chiesta per lo più su istanza del contribuente. Capita spesso che siano decorsi termini per proporre ricorso giurisdizionale e il provvedimento diventi definitivo. L'unico modo per eliminarlo rimane l'istanza all'organo che ha emesso il provvedimento...in pratica, poi, è molto probababile che l'istanza sia rigettata. Comunque così accade. Più rara è l'attivazione d'ufficio: quale funzionario mai individuerebbe motu proprio un errore senza essere sollecitato dal contribuente? Mi rendo conto che si potrebbe porre un problema di sovrpponibilità con lo strumento del ricorso amministrativo. Tuttavia, dobbiamo distinguere: se rimaniamo sul piano del diritto tributario, non si pone alcun problema. Infatti, il ricorso amministrativo non è previsto. Il contribuente, a fronte di un accetamento, può percorrere solo la via del ricorso alla ctp o del procedimento di autotutela. Se invece, ci riferiamo al diritto amministrativo generale, dobbiamo individuare delle differenze di disciplina per poi discernere l'utilità delle definizioni. L'unica differenza operativa che mi viene in mente è: - il ricorso amminitrativo va presentato a pena di decadenza entro 30 gg dalla notifica del provvedimento; - l'istanza di autotutela, invece, può essere presentata validamente in ogni tempo. Pertanto, l'autotutela, all'esito di un procedimento diverso da quello iniziato con ricorso amministrativo, può essere emessa anche su istanza dell'interessato. obertodallorto, 10/11/2007

Linguaggio troppo tecnico[modifica wikitesto]

Come molte voci del campo giuridico, il linguaggio utilizzato credo sia troppo tecnico e quindi poco fruibile dal consultatore medio. Proprio i più vicini all'argomento dovrebbero compiere lo sforzo di sostituire od affiancare termini poco comprensibili con altri alla portata di tutti senza alterare la correttezza della voce. Altrimenti le voci diventano una copia degli articoli dei codici, e il senso enciclopedico svanisce.--Bebabi34 (msg) 10:41, 27 ago 2014 (CEST)[rispondi]

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