Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

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Delitto di
Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo VI, Capo II
Disposizioniart. 439
Competenzacorte d'assise
Procedibilitàd'ufficio
Arrestoobbligatorio
Fermoconsentito
Penareclusione non inferiore a 15 anni

L'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari è il delitto contro l'incolumità pubblica descritto nell'articolo 439 del codice penale italiano.

«chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a 15 anni. Se dal fatto deriva la morte di una o più persone si applica l'ergastolo»

Quindi se non si ha morte di persone il delitto è considerato di pericolo in quanto il soggetto non ha per la legge come obiettivo primario quello di portare a morte delle persone, se però ciò accade si applica l'ergastolo.

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