Domicilio fiscale: differenze tra le versioni

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* [http://www.treccani.it/enciclopedia/domicilio-fiscale_%28Diritto-on-line%29/ Enciclopia Treccani]. <small>URL consultato il 18 dicembre 2014</small>
*{{Treccani|domicilio-fiscale_%28Diritto-on-line%29|Domicilio fiscale|15 giugno 2017}}
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Versione delle 21:14, 15 giu 2017

Il domicilio fiscale[1] è un concetto di natura tributaria ed individua il luogo dal quale la legge fiscale fa discendere la competenza degli uffici tributari e al quale devono essere indirizzate le notifiche previste dalla legge a fini tributari.

Data l'impostazione di un modello fiscale improntato al principio di residenza, stante la pluralità di fonti di reddito e la rispettiva variabilità geografica delle stesse, occorre stabilire un luogo specifico in cui localizzare il contribuente, sia ai fini della competenza degli uffici tributari, sia ai fini delle notifiche.

Inoltre il domicilio fiscale è rilevante per la competenza di quei reati a carattere fiscale per i quali la legge individua il luogo di commissione del reato nel domicilio fiscale.

A differenza del domicilio civile (art. 43 cc), il domicilio fiscale riguarda anche i soggetti non persone fisiche.

Per le persone fisiche iscritte all'anagrafe dei residenti il domicilio fiscale è nel comune in cui sono iscritti; per le persone fisiche non residenti, tassate sulla base del principio della fonte, il domicilio fiscale è nel comune il cui è prodotta la parte prevalente del reddito.

Per coloro che lavorano all'estero per l'Amministrazione pubblica o hanno trasferito la residenza in uno dei paesi della black list di cui al D.M. 4 maggio 1990, il domicilio fiscale è nell'ultimo comune di iscrizione all'anagrafe.

Per i soggetti non persone fisiche, il domicilio fiscale è stabilito sulla base dei seguenti criteri nell'ordine in cui sono elencati:

  • sede legale
  • sede amministrativa
  • sede secondaria o stabile organizzazione
  • comune in cui si svolge l'attività prevalente

È stabilito per legge e, di norma, inderogabile.
Nel diritto italiano, però, l'Amministrazione può, d'ufficio o a seguito di istanza motivata di parte, stabilire il domicilio fiscale nel luogo in cui il contribuente svolge l'attività principale o in cui ha la sede amministrativa.

Note

  1. ^ cfr. art. 58 del D.P.R. 29.09.1973 n.600

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